Al momento stai visualizzando Canone Rai:  chi paga? come si paga?

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. La norma stabilisce la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il servizio.

Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino contemporaneamente associate più forniture, il canone viene comunque addebitato su una sola utenza, poiché vige un principio generale in base al quale il canone stesso è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Naturalmente ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona deceduta) che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche, non sono tenuti al pagamento poiché il canone è dovuto in relazione alla fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Nei casi in cui l’utente presenti tale dichiarazione, non si procede all’addebito del canone. Il modello può essere inoltrato in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano  meno i presupposti precedentemente dichiarati.

Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità annualePer essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2018 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2018 (luglio-dicembre).

Canone tv: il 30 aprile scade il termine per presentare la richiesta di esenzione per età e reddito

Ecco una parte delle indicazioni disponibili sul sito della Federconsumatori nazionale

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate ecco il modulo per la dichiarazione e tutte le informazioni specifiche.

“Realizzato nell’ ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″.

1.528 Visite