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	<title>Federconsumatori Bologna &#187; Modulistica</title>
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		<title>Carta dei Diritti del Passeggero</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:34:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Pubblichiamo la Carta dei Diritti del Passeggero redatta da ENAC e disponibile anche sul sito istituzionale.
Carta dei diritti del passeggero
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo la Carta dei Diritti del Passeggero redatta da ENAC e disponibile anche sul sito istituzionale.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/Carta-dei-diritti-dei-passeggeri.pdf">Carta dei diritti del passeggero</a></p>
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		<title>Codice del Turismo</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 20:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<category><![CDATA[turismo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Codice del Turismo (d.lgs.79/2011) modifica le norme già contenute nel Codice del Consumo e il altre leggi relativa al turismo. Particolarmente importanti, per quello che ci riguarda, sono gli articoli da 18 a 21 (agenzie di viaggio) e da 32 a 51 (contratti) dell&#8217;Allegato, oltre alle modifiche apportate al Codice del Consumo sulla multiproprietà.
Codice ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Codice del Turismo (d.lgs.79/2011) modifica le norme già contenute nel Codice del Consumo e il altre leggi relativa al turismo. Particolarmente importanti, per quello che ci riguarda, sono gli articoli da 18 a 21 (agenzie di viaggio) e da 32 a 51 (contratti) dell&#8217;Allegato, oltre alle modifiche apportate al Codice del Consumo sulla multiproprietà.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/Codice-del-Turismo.pdf">Codice del Turismo</a></p>
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		<title>Caos Poste: risarcimenti</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>
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		<description><![CDATA[**********ARTICOLO AGGIORNATO IL 19-6-11 **********

Dopo il caos generato in moltissimi uffici postali dai problemi informatici del loro server interno, Poste Italiane hanno aperto un tavolo di trattativa con le Associzaioni dei Consumatori per la definizione dei rimborsi e degli indennizzi agli utenti danneggiati.
Il 9 giugno si è tenuto il primo incontro, che ha riguardato la fissazione dei criteri e delle modalità degli indennizzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>**********ARTICOLO AGGIORNATO IL 19-6-11 **********</p>
<p>Dopo il caos generato in moltissimi uffici postali dai problemi informatici del loro server interno, Poste Italiane hanno aperto un tavolo di trattativa con le Associzaioni dei Consumatori per la definizione dei rimborsi e degli indennizzi agli utenti danneggiati.<br />
Il 9 giugno si è tenuto il primo incontro, che ha riguardato la fissazione dei criteri e delle modalità degli indennizzi.</p>
<p>Possono essere indennizati i seguenti casi:</p>
<p>a)    Danni accertati e documentabili dovuti al ritardato pagamento di multe tasse, mutui, bonifici, bollette, ecc.</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;">b)    Danni dovuti alla mancata spedizioni di raccomandate per concorsi di varia natu</span></span><span style="font-weight: normal;">ra</span></span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">c)    Disagio subito da categorie particolari quale quella dei pensionati.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">In un incontro successivo tenuto il 17 giugno, Poste Italiane ha confermato la disponibilità a valutare le richiesta di rimborso. </span></p>
<p>I cittadini, coinvolti nei disservizi postali verificatisi all’inizio di giugno e che hanno subito un <strong>danno economico documentato</strong> relativo all’i<strong>mpossibilità di effettuare un pagamento, di ritirare il contante o di spedire pacchi e corrispondenza, o di altri danni verificabili,</strong> potranno essere risarciti secondo le modalità previste dall’accordo attraverso un processo di conciliazione gratuito gestito dalle parti, sia a livello nazionale, che nelle varie Regioni.</p>
<p>Inoltre si è convenuto di tradurre concretamente le scuse porte dalle Poste attraverso un’offerta gratuita presso gli sportelli dedicata ai pensionati sopra i 65 che hanno subito i disagi causati da questi disservizi.<br />
Questi potranno scegliere in via del tutto gratuita tra un conto Banco Posta Plus per un anno o, in alternativa, una polizza di infortuni senior per 3 mesi, corrispondenti a un valore che vaia tra 31 e 45 Euro.</p>
<p>L’informativa ed il modulo per avviare la conciliazione saranno disponibili presso gli uffici postali, le sedi delle Associazioni dei Consumatori, e sui rispettivi siti internet.</p>
<p><span style="font-weight: normal;">Nel frattempo, Federconsumatori</span> e le altre associazioni hanno chiesto alle varie istituzioni centrali e locali e alle aziende di pubblico servizio di concedere una proroga dei termini di pagamento e/o la sospensione degli oneri aggiuntivi come nel caso di multe per violazione del codice della strada, bollette per forniture di luce,gas,acqua e tasse comunali.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/Modulo-POSTE.pdf">Modulo POSTE</a></p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/REGOLAMENTO-DI-CONCILIAZIONE.pdf">REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE</a></p>
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		<title>Codice del Consumo</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[class action]]></category>
		<category><![CDATA[diritti consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[Scarica e leggi il CODICE DEL CONSUMO che armonizza e riordina le normative concernenti i
processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scarica e leggi il CODICE DEL CONSUMO che armonizza e riordina le normative concernenti i<br />
processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/04/codice_consumo_giu2011.pdf">codice_consumo_giu2011</a></p>
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		<title>La nuova normativa sul Telemarketing e il Registro delle Opposizioni</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/la-nuova-normativa-sul-telemarketing-e-il-registro-delle-opposizioni.html</link>
		<comments>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/la-nuova-normativa-sul-telemarketing-e-il-registro-delle-opposizioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 1° febbraio gli abbonati presenti sull'elenco telefonico potranno ricevere telefonate promozionali da chiunque anche senza aver dato esplicito consenso, a meno che non si iscrivano al Registro delle Opposizioni. Indichiamo tutti i punti più importanti della nuova disciplina e le modalità per iscriversi al Registro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° febbraio 2011 cambiano le regole per il telemarketing, per effetto del D.P.R. 7 settembre 2010, n.178.<br />
Fino ad ora il telemarketing, vale a dire la presentazione di offerte promozionali e pubblicitarie tramite telefono, era disciplinata dal principio del cosiddetto <em>opt in</em>: le aziende interessate dovevano assicurarsi che l’utente da contattare avesse preventivamente dato il proprio consenso al ricevimento di offerte commerciali (in precedenza, il consenso era espresso attraverso il simbolo di una piccola cornetta telefonica accanto al numero). Questo sistema è stato  più volte derogato negli ultimi anni, finché la recente modifica legislativa non l’ha rimpiazzato del tutto con l’opposto principio dell’<em>opt out</em>: <span style="text-decoration: underline;">le aziende interessate sono legittimate a contattare chiunque non abbia preventivamente presentato la propria opposizione</span>, attraverso l’iscrizione ad un apposito registro.</p>
<p>Si è passato quindi ad un sistema basato sul “silenzio-diniego” (non puoi contattarmi a meno che io non ti dia il permesso esplicito) ad un sistema basato sul “silenzio-assenzo” (sei libero di contattarmi a meno che io non te lo vieti esplicitamente).</p>
<p>Questa nuova disciplina, <a href="http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20110129133142&amp;t=news" target="_blank">fortemente criticata dalle Associazioni dei Consumatori</a>, porterà ad un aumento esponenziale delle telefonate pubblicitarie rivolte alle famiglie italiane, anche considerando la scarsa informazione che è stata data ai cittadini sul Registro delle Opposizioni.</p>
<p>I punti fondamentali delle nuove norme sono i seguenti (come specificati dal <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528" target="_blank">Garante Privacy</a>):</p>
<p>- le società di telemarketing non potranno contattare le persone che si sono iscritte nel Registro;</p>
<p>- se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell&#8217;azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l&#8217;abbonato non si è iscritto al Registro;</p>
<p>- se viceversa un&#8217;azienda ha già ottenuto in precedenza il permesso di un utente ad essere contattato, questa azienda potrà continuare a chiamarlo anche se l&#8217;utente si è iscritto nel frattempo al Registro. Quest&#8217;ultima ipotesi si verifica tutte le volte che, a seguito della firma di un contratto, diamo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. In ogni caso, il consenso dato preventivamente può esser ritirato in qualunque momento e deve essere documentato al Garante Privacy per iscritto;</p>
<p>- le nuove regole riguardano solo i contatti telefonici; resta invariata la disciplina dei contatti via e-mail,fax, telex, sms o altri mezzi di comunicazione a distanza (comprese le chiamate automatiche senza operatore), che necessitano sempre di preventivo consenso scritto;</p>
<p>- i numeri presenti in pubblichi registri diversi dall&#8217;elenco abbonati (es. albi professionali) potranno essere contattati senza preventivo consenso solo se l&#8217;oggetto della telefonata riguarda direttamente l&#8217;attività svolta dall&#8217;utente;</p>
<p>- la violazione delle norme sul telemarketing comporta un sanzione da 30.000 a 180.000 euro (per i casi più gravi, fino a 300.000 euro).</p>
<p><strong>L&#8217;ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI</strong></p>
<p>L&#8217;iscrizione al registro delle Opposizioni è rivolta gli abbonati degli elenchi telefonici pubblici, è gratuita, conservata a tempo indeterminato ma revocabile in qualunque momento, e si può effettuare in <strong>5 modi</strong>:</p>
<p><strong>1</strong>) tramite il <strong>sito</strong> internet <a href="http://www.registrodelleopposizioni.it/" target="_blank">www.registrodelleopposizioni.it</a> , seguendo il link Area Abbonati;</p>
<p><strong>2</strong>) chiamando il <strong>numero verde</strong> 800.265.265 , che risponde in automatico 24 ore su 24 e con operatore del lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; è necessario fornire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ovviamente il numero da iscrivere;</p>
<p><strong>3</strong>) tramite <strong>raccomandata</strong>, inviando l&#8217;<a href="http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_FAX.pdf" target="_blank">apposito modulo</a> , con copia di un documento di identità, al seguente indirizzo:<br />
GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI<br />
UFFICIO ROMA NOMENTANO<br />
CASELLA POSTALE 7211<br />
00162 ROMA</p>
<p><strong>4</strong>) per <strong>fax</strong>, inviando l&#8217;<a href="http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_FAX.pdf" target="_blank">apposito modulo</a> al numero 06.54224822 insieme a copia di un documento di identità;</p>
<p><strong>5</strong>) per <strong>e-mail</strong>, inviando <a href="http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_email.pdf" target="_blank">l&#8217;apposito modulo</a> all&#8217;indirizzo <a href="mailto:abbonati.rpo@fub.it">abbonati.rpo@fub.it</a> .</p>
<p>Con le stesse modalità, si può chiedere l&#8217;aggiornamento dei propri dati o la cancellazione dal registro.</p>
<p>In caso di violazione delle norme sul telemarketing, in particolare se si ricevono telefonate pubblicitarie moleste nonostante l&#8217;iscrizione, si può fare ricorso al Garante Privacy, anche con l&#8217;assistenza di un&#8217;Associazione di Consumatori.</p>
<p><em><span style="font-size: xx-small;">(Foto di alancleaver su Flickr.com)</span></em></p>
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		<title>Statuto del Contribuente</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<category><![CDATA[diritti consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo di seguito il testo della Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” (c.d. Statuto del Contribuente)
statuto del contribuente
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo di seguito il testo della Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” (c.d. Statuto del Contribuente)</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/statuto-del-contribuente.pdf">statuto del contribuente</a></p>
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		<title>IVA al 10% anche per il metano degli impianti centralizzati</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L'Agenzie delle Entrate ha chiarito finalmente che anche le utenze allacciate ad un impianto centralizzato di riscaldamento possono usufruire dell'IVA al 10% per i primi 480 mc di consumo annuo, come già previsto per tutti gli altri utilizzatori di gas metano per usi civili a partire dal 1 gennaio 2008.
Federconsumatori Bologna è disponibile ad assistere tutti coloro che desiderino presentare richiesta di rimborso dell'IVA pagata in eccesso. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato di recente due risoluzioni, la 108/E del 15 ottobre 2010 e la n.112/E del 22 ottobre 2010 che chiariscono l&#8217;applicazione dell&#8217;IVA per i consumi di gas delle utenze condominiali. Infatti, la norma che disciplina l&#8217;IVA, il D.P.R. 633/72, è stata modificata  a partire dal 2008  ed attualmente dispone che, per i primi 480 mc di consumo di gas metano per usi civili, si applichi l&#8217;IVA al 10% .<br />
Nelle fatture di gas, infatti, si può già vedere che  una certa percentuale di consumo è tassata al 10%, fino alla soglia del 480 mc annui, oltre alla quale si torna al regime normale dell&#8217;IVA al 20%.</p>
<p>Questa norma non era però applicata ai condomini e alle cooperative di abitanti che utilizzano impianti di riscaldamento centralizzato, in attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Finalmente, con le risoluzioni sopra citate, ottenute anche grazie all&#8217;intervento del SUNIA, è stata sanata una situazione di grave ingiustizia che si protraeva ormai da due anni; dal 15 ottobre, quindi, i condomini possono richiedere alla società che eroga il gas metano il rimborso dell&#8217;IVA pagata in più per i due anni precedenti la richiesta. <strong>Il limite dei 480 mc riguarda non il consumo del condominio nel suo complesso, ma ogni singola utenza utilizzatric</strong>e. La Federconsumatori nazionale ha <a href="http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20101019164555&amp;t=news" target="_blank">calcolato</a> che, per una famiglia che consuma mediamente 1400 mc annui di metano, il rimborso si aggirerebbe intorno ai <strong>70 euro</strong> per i due anni.</p>
<p>Sembrerebbero escluse dal rimborso quelle utenze che, oltre all’impianto centralizzato, fruiscono contemporaneamente di un altro impianto autonomo, ad es. per la cottura dei cibi, per i quali è già in vigore il beneficio dell’IVA al 10% sin dal 2008. La nostra posizione è che questi utenti abbiano comunque diritto all’applicazione dell’IVA al 10% per 480 mc a cui andranno detratti i mc già consumati per la cottura. Se ad esempio una famiglia consuma in un anno 100 mc di gas per cottura cibi, già tassati al 10%, rimangono comunque  380 mc di gas (da riscaldamento) per i quali andrebbe applicata analoga agevolazione. In caso contrario, si determinerebbe una difformità di trattamento tra chi possiede un impianto metano autonomo, che gode dell’agevolazione dell’IVA su tutti i 480 mc, indipendentemente dall’uso del gas (cottura o riscaldamento) e chi invece ha un impianto centralizzato con contatore a parte per i cibi. Sul punto permane però un’incertezza interpretativa e l’Agenzia delle Entrate non si è espressa al riguardo.</p>
<p><strong>Federconsumatori Bologna HA PREPARATO UN FAC-SIMILE DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO. Se desiderate assistenza potete chiamarci per appuntamento al n.051/6087120</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2010/11/fac-simile-iva-gas.doc">fac simile iva gas</a><br />
</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em><a href="http://www.flickr.com/photos/miikka_skaffari/4869685262/" target="_blank">(Foto &#8220;Gas&#8221; di M Skaffari su Flickr.com)</a></em></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Caos maltempo-richieste di risarcimento</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[ATTENZIONE: ARTICOLO AGGIORNATO CON LA MODULISTICA PER IL RIMBORSO

In un incontro tra Autostrade e le Associazioni dei Consumatori sono state definite le procedure e l'entità dei rimborsi e risarcimenti per gli automobilisti rimasti coinvolti nei disagi il 17 e 18/12/2010.
Consigliamo agli interessati di compilare e spedire l'apposito modulo o di rivolgersi ai nostri sportelli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo aggiornato il 29/12/2010 e il 5/5/2011</strong></p>
<p><strong>MALTEMPO</strong><strong>: GRAVI  LE RESPONSABILITA&#8217; DEL MINISTERO DEI TRASPORTI . </strong></p>
<p><strong>LA FEDERCONSUMATORI DI BOLOGNA INIZIA A RACCOGLIERE LE RICHIESTE PER IL RISARCIMENTO  AGLI UTENTI PER QUANTO DI GRAVE SI E&#8217; FATTO CONTRO DI LORO DA PARTE DI TRENITALIA AUTOSTRADE E ANAS. </strong></p>
<p>Ciò che è avvenuto è assolutamente inammissibile, veri e propri sequestri di persona e disagi notevolissimi. Certo è che oltre alle responsabilità delle imprese vi sono anche responsabilità di chi doveva preventivamente intervenire anche attraverso il coordinamento di tutti gli strumenti e tutte le strutture operanti in questo delicato settore.  Le nostre denunce e le nostre pressioni hanno fatto si che  è stata convocata una riunione con la Societa’ Autostrade.</p>
<p>Autostrade per l’Italia, a seguito dell’evento neve che ha colpito l’area fiorentina nei giorni Venerdì 17 e Sabato 18 dicembre 2010, in occasione dei quali dei clienti autostradali hanno subito disagi che, a giudizio di ASPI, non dipendono da mancanze operative o gestionali della stessa società, ha ritenuto di attivare un confronto con la “Consulta per la Sicurezza”, cui prendono parte quali Associazioni dei Consumatori la ADOC, ADUSBEF, ADICONSUM, CODACONS, FEDERCONSUMATORI.</p>
<p>L’incontro è stato finalizzato per condividere possibili interventi da adottare da parete di ASPI in collaborazione con le Associazioni, al fine di testimoniare ai propri clienti un gesto di attenzione per i disagi subiti senza che ciò comporti alcuna ammissione di responsabilità per i disagi stessi.</p>
<p>A tal riguardo si sono  definite, in un incontro del 22 dicembre, le basi per il riconoscimento di tale attenzione per la clientela autostradale:</p>
<p>-       Per i transiti effettuati nel predetto intervallo temporale dalle autovetture nel tratto fiorentino dell’A1 tra Firenze ed Arezzo e che siano usciti dal predetto tratto autostradale fino alle ore 20.00 verrà riconosciuto il rimborso del pedaggio ove già corrisposto con modalità che saranno comunicate sul sito di <a href="http://www.autostrade.it/">www.autostrade.it</a> e sui siti delle associazioni dei consumatori aderenti. Chi non ha ancora corrisposto il pedaggio per non averlo versato al casello non riceverà alcun addebito, agli utenti telepass il pedaggio non sarà addebitato.</p>
<p>-       Per analoghi transiti di veicoli che siano usciti dall’autostrada fino alle ore 23.00 verrà riconosciuto il rimborso del pedaggio o non sarà addebitato, come sopra specificato. A tali clienti, in considerazione del fatto che hanno avuto il disagio patito, sarà consegnata una Viacard prepagata da euro 100,00.</p>
<p>-       Per analoghi transiti di veicoli che siano usciti dall’autostrada dopo le ore 23,00 verrà riconosciuto il rimborso del pedaggio o non sarà addebitato, come sopra specificato. Ai predetti utenti sarà riconosciuto, sempre a titolo di attenzione, per aver passato l a notte fuori casa, un importo di euro 300,00.</p>
<p>La  gestione del riconoscimento dei rimborsi sarà curata direttamente da Autostrade per l’Italia per i transiti conclusi fino alle ore 20.00 ed attraverso la procedura di conciliazione per il tramite delle  associazioni dei Consumatori aderenti per le altre ipotesi considerate e per eventuali casi particolari.</p>
<p>Pertanto, invitiamo tutti coloro che si sono trovati nelle situazione di cui sopra a spedire il modulo qui sotto allegato, oppure a recarsi in uno degli sportelli Federconsumatori nel caso in cui si desideri assistenza per la compilazione.</p>
<p>Benché nell&#8217;accordo sia scritto che il tratto della A1 interessato è quello Arezzo-Firenze, noi riteniamo che  anche gli automobilisti entrati o usciti prima o dopo quel tratto, che abbiano ritardato fortemente l’orario di uscita a causa del blocco che si è verificato tra Arezzo e Firenze, possano avere titolo per la richiesta di indennizzo. Consigliamo quindi anche a questi ultimi di inviare i moduli.</p>
<p>Relativamente alla documentazione da allegare (ricevute, biglietto di entrata, ecc…), chiunque ne fosse sprovvisto, dovrà dichiarare, attraverso un’autocertificazione, di essere stato coinvolto dai disagi, indicando l’ora di ingresso e di uscita dal tratto autostradale. Inoltre, segnalare anche eventuali disagi subiti per la presenza di familiari, bambini ed anziani.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2010/12/Modulo-Neve-17-e-18-Dic-2010.pdf">Modulo Neve 17 e 18 Dic 2010</a></p>
<p>_______ 5/05/2011   AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI PAGAMENTI __________</p>
<p>Le domande, che sono state oltre 7000, saranno liquidate entro luglio 2011, stando a quanto comunica la società Autostrade.</p>
<p>(foto da rainews24)</p>
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		<title>Polizza Assicurativa per i Sinistri causati dall&#8217;uso domestico del Gas</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:53:57 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[autority]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai sensi della propria delibera n. 79/10, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas disposne la copertura assicurativa per gli infortuni, gli incendi e la respon- sabilità civile, derivanti dall’uso del gas, fornito tra- mite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

Il Comitato Italiano Gas - CIG ha stipulato con INA ASSITALIA S.p.A. un contratto di assicurazione a beneficio di tutti i clienti finali civili del gas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi della propria delibera n. 79/10, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas disposne la copertura assicurativa per gli infortuni, gli incendi e la respon- sabilità civile, derivanti dall’uso del gas, fornito tra- mite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.</p>
<p>Il Comitato Italiano Gas &#8211; CIG ha stipulato con INA ASSITALIA S.p.A. un contratto di assicurazione a beneficio di tutti i clienti finali civili del gas.</p>
<p>Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di traspor- to, beneficia automaticamente della copertura assi- curativa contro gli incidenti da gas, inclusi i familiari conviventi e i dipendenti.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/03/SINTESI-POLIZZA-ASSICURATIVA-GAS.pdf">SINTESI POLIZZA ASSICURATIVA GAS</a></p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/03/Volantino_Assicurazione_2010.pdf">Volantino_Assicurazione_2010</a></p>
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		<title>Parte il Fondo di Solidarietà per i Mutuatari in difficoltà</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche e finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 15 novembre 2010 è possibile presentare domanda per accedere al Fondo di Solidarietà per Mutuatari in difficoltà, che permette la sospensione delle rate del mutuo prima casa fino ad un massimo di 18 mesi.
Per questo periodo di tempo, gli interessi sul mutuo saranno pagati dal Fondo, mentre la durata del mutuo si allunga di conseguenza.
Le linee guida emanate dal Ministero dell'Economia individuano i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso al Fondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, dopo oltre due anni di ritardo, il Ministero dell&#8217;Economia ha pubblicato le linee guida per l&#8217;accesso al Fondo di Solidarietà per i mutuatari in difficoltà, che permetterà alle famiglie con un mutuo prima casa  di &#8220;prendere fiato&#8221; se si trovano in difficoltà economiche.<br />
Dal <strong>15 novembre 2010</strong>, presentando apposita domanda tramite il modulo predisposto dal Ministero ( disponibile in fondo all&#8217;articolo), è possibile ottenere la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi, mentre la durata del mutuo stesso si allunga del periodo corrispondente. Nel frattempo, il Fondo provvederà a rimborsare alla banca la quota interessi (eccetto il c.d. &#8220;spread&#8221;).</p>
<p>Per accedere al Fondo, occorre avere i seguenti <strong>requisiti</strong>:<br />
- il richiedente deve essere proprietario dell&#8217;immobile (prima casa) oggetto del contratto di mutuo;<br />
- l&#8217; importo erogato non può superare i 250.000 euro;<br />
- il mutuo deve essere attivo da almeno un anno;<br />
- il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.</p>
<p>I requisiti di cui sopra, che devono essere tutti presenti alla data di invio della domanda, valgono anche nel caso di mutui cointestati; in questo caso, è sufficiente che siano posseduti da uno dei cointestatari.</p>
<p>La difficoltà nel pagamento del mutuo deve inoltre essere causata da uno dei seguenti <strong>eventi</strong>:<br />
- perdita del lavoro o disoccupazione per almeno 3 mesi;<br />
-  morte o invalidità permanente di uno dei componenti del nucleo familiare, purché questi apporti almeno il 30% delle entrate familiari;<br />
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5000 euro annui;<br />
- spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell&#8217;immobile in oggetto per almeno 5000 euro;<br />
- aumento della rata del mutuo (a tasso variabile) di almeno il 20% nel caso di rate mensili e del 25% in caso di rate semestrali.</p>
<p>La domanda può essere presentata al massimo per due volte, anche da chi è già in ritardo con il pagamento delle rate, purché non siano già iniziate procedure esecutive. Non si può invece accedere al Fondo se si possiede una polizza assicurativa a copertura degli eventi di cui sopra, o se sono già in corso benefici di sospensione del mutuo concordati con la propria banca. In quest&#8217;ultimo caso, si potrà fare domanda per il Fondo al termine dei benefici.</p>
<p><strong>Per una verifica sui requisiti oggettivi e soggettivi e per un aiuto nella compilazione del modulo, gli sportelli Federconsumatori Bologna sono a disposizione su appuntamento chiamando il nostro centralino 051/6087120.</strong></p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2010/11/Modulo-richiesta-sospensione-mutuo.pdf">Modulo richiesta sospensione mutuo</a></p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2010/11/Linee-guida.pdf">Linee guida</a></p>
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