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	<title>Federconsumatori Bologna &#187; News</title>
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	<description>Federconsumatori Bologna</description>
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		<title>Liberalizzazioni: si può fare di più e meglio</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sarà che sono trascorsi 5 anni dai provvedimenti sulle liberalizzazioni  (che il Governo Berlusconi aveva reso inefficaci), sarà che la situazione economica del Paese e il reddito medio delle famiglie hanno assunto dimensioni di vera crisi, sara' che in questa situazione  non è più tollerabile la posizione di previlegio di diverse categorie,  sarà che le lobby rappresentate in Parlamento hanno esercitato tutti i sistemi di pressione possibile, sarà che la campagna mediatica nei giorni precedenti il varo del Decreto è stata pressante, sta di fatto che  analizzando i provvedimenti assunti ci sono diversi punti sui quali – pensiamo - si poteva fare di più e meglio e anche questa volta molti cittadini-consumatori sono rimasti delusi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà che sono trascorsi 5 anni dai provvedimenti sulle liberalizzazioni  (che il Governo Berlusconi aveva reso inefficaci), sarà che la situazione economica del Paese e il reddito medio delle famiglie hanno assunto dimensioni di vera crisi, sara&#8217; che in questa situazione  non è più tollerabile la posizione di previlegio di diverse categorie,  sarà che le lobby rappresentate in Parlamento hanno esercitato tutti i sistemi di pressione possibile, sarà che la campagna mediatica nei giorni precedenti il varo del Decreto è stata pressante, sta di fatto che  analizzando i provvedimenti assunti ci sono diversi punti sui quali – pensiamo &#8211; si poteva fare di più e meglio e anche questa volta molti cittadini-consumatori sono rimasti delusi.</p>
<p>Le nuove norme avrebbero dovuto garantire un’apertura forte di molti settori alla concorrenza, per favorire lo sviluppo e la modernizzazione del nostro Paese e per dare risposte concrete alle famiglie che hanno subito una  diminuzione  del potere d’acquisto  dell’1,9%, secondo gli ultimi dati Istat.</p>
<p>La riforma dell&#8217;azione giudiziaria collettiva, la cosiddetta class action, non compare piu&#8217; nel pacchetto delle misure adottate,  i consumatori si attendevano la definizione di una pratica migliore rispetto all&#8217;attuale impossibilità&#8217; di metterla in atto. Si spera che la decisione sia solo rimandata, intanto rimane il privilegio concesso a tante grandi aziende che troppo spesso attuano  pratiche scorrette.</p>
<p>La misura più attesa dai consumatori era senz&#8217;altro quella sulla benzina, visto i continui rincari: prevedere la possibilità per i benzinai (sia proprietari che non) di acquistare i carburanti in modo libero da grossisti e rivenditori diversi dal marchio dell&#8217;impianto. Le misure adottate invece sono marginali e non rispondono alla situazione .</p>
<p>E’ scomparsa anche la possibilità di poter acquistare farmaci di fascia C (quelli con obbligo di ricetta medica, ma a totale carico del cittadino)  negli ipermercati e nelle parafarmacie: questa opportunità avrebbe  potuto creare circa 5mila nuovi posti di lavoro, determinando, grazie alla concorrenza che si sarebbe aperta, un abbattimento dei prezzi dei singoli prodotti con  un risparmio calcolato tra i 250 e i 500 milioni di euro l’anno.</p>
<p>Le banche anche stavolta escono sostanzialmente indenni dal decreto: nessuna riduzione dei costi sulle commissioni a carico del cittadino.</p>
<p>Sulle polizze assicurative, necessarie per accendere un mutuo, ci si aspettava che venisse eliminato l’obbligo di sottoscrizione, mentre la nuova norma prevede solo la scelta fra due preventivi.</p>
<p>Da registrare, tra le positività del Decreto, il fatto che per i “servizi pubblici locali”, per i quali sono favoriti gli accorpamenti e le aggregazioni di aziende, è annullato il divieto alla gestione del servizio idrico: una vittoria per  i comitati referendari.</p>
<p>Positiva anche la decisione della separazione proprietaria della rete del gas di Snam da Eni, iniziativa che potrebbe favorire  un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale, garantendo un migliore sviluppo della rete infrastrutturale e l’accesso «libero» degli operatori, consentendo fra l’altro di abbassare i prezzi finali al consumatore.</p>
<p>Siamo comunque all’inizio di un processo, come ci testimoniano i cittadini che ogni giorno vengono ai nostri sportelli per chiedere assistenza, in cui è forte la domanda di giustizia sociale: troppe le famiglie che vivono a reddito fisso con sacrifici sempre più duri rispetto a tante altre che invece continuano a godere di alte rendite, vantaggi e abusi fiscali.</p>
<p><em>Maurizio Gentilini, Presidente Federconsumatori Bologna</em></p>
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		<title>Nuovo sportello in convenzione a Marzabotto (BO)</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[diritti consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[A partire dal 13 febbraio i cittadini di Marzabotto potranno incontrare un consulente Federconsumatori  tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18 presso la Biblioteca Comunale in Via Matteotti, n.1

Lo sportello, nato dalla convenzione fra Federconsumatori e il Comune di Marzabotto , offrirà consulenza in tutte le materie seguite dall'associazione: contenziosi con banche e assicurazioni, denunce di difetti di conformità, recessi, contestazioni di bollette per le utenze domestiche, controllo delle clausole contrattuali, ecc.

Per questa fase iniziale, lo sportello sarà ad accesso libero, senza appuntamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 13 febbraio i cittadini di Marzabotto potranno incontrare un consulente Federconsumatori  tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18 presso la Biblioteca Comunale in Via Matteotti, n.1</p>
<p>Lo sportello, nato dalla convenzione fra Federconsumatori e il Comune di Marzabotto , offrirà consulenza in tutte le materie seguite dall&#8217;associazione: contenziosi con banche e assicurazioni, denunce di difetti di conformità, recessi, contestazioni di bollette per le utenze domestiche, controllo delle clausole contrattuali, ecc.</p>
<p>Per questa fase iniziale, lo sportello sarà ad accesso libero, senza appuntamento.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/Volantino-Sportello-MARZABOTTO.pdf">Volantino Sportello  MARZABOTTO</a></p>
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		<title>Accordo Federconsumatori &#8211; Gruppo BPER per la risoluzione stragiudiziale delle controversie</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/accordo-federconsumatori-gruppo-bper-per-la-risoluzione-stragiudiziale-delle-controversie.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche e finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Credito al consumo]]></category>

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		<description><![CDATA[l Gruppo BPER e l’associazione FEDERCONSUMATORI hanno sottoscritto un accordo che agevola la risoluzione stragiudiziale delle controversie che potrebbero insorgere fra un cliente ed una Banca del Gruppo.

 Il Cliente che non si reputi soddisfatto della risposta fornita dalla Banca a reclamo presentato potrà richiedere, senza costo alcuno, l’attivazione di una speciale procedura, che prevede la devoluzione della controversia ad una Commissione paritetica, composta da un rappresentante della Banca e da un rappresentante di Federconsumatori, all’uopo  delegato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gruppo Banca Popolare dell&#8217;Emilia-Romagna e l’associazione Federconsumatori hanno sottoscritto un accordo che agevola la risoluzione stragiudiziale delle controversie che potrebbero insorgere fra un cliente ed una Banca del Gruppo.</p>
<p>Il Cliente che non si reputi soddisfatto della risposta fornita dalla Banca a reclamo presentato potrà richiedere, senza costo alcuno, l’attivazione di una speciale procedura, che prevede la devoluzione della controversia ad una Commissione paritetica, composta da un rappresentante della Banca e da un rappresentante di Federconsumatori, all’uopo  delegato. La Commissione formulerà una proposta conciliativa, vincolante per la Banca, da sottoporre al cliente per l’approvazione.</p>
<p>L’intesa prevede inoltre che le singole Banche del Gruppo BPER e Federconsumatori pongano in essere un confronto in merito alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi forniti dalla Banca e all’andamento e alla trattazione dei reclami presentati dalla clientela.</p>
<p>L’Accordo perfezionato dal Gruppo BPER si colloca nell’ambito di un piano di azioni tese al rafforzamento della relazione con la clientela, attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle istanze che da essa provengono: in tale contesto il Gruppo ha individuato in Federconsumatori un’Associazione fortemente rappresentativa degli interessi consumeristici, con cui ha sviluppato negli anni rapporti di proficua collaborazione,  nel reciproco rispetto delle posizioni assunte.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/comunicato-stampa-BPER-Fedcons.pdf">comunicato stampa BPER-Fedcons</a></p>
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		<title>Novità sui libretti al portatore e pagamenti in contanti</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/novita-sui-libretti-al-portatore-e-pagamenti-in-contanti.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche e finanziarie]]></category>

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		<description><![CDATA[I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o “al portatore” . Non essendo questi ultimi intestati a una determinata persona, chi presenta il libretto può incassare la somma indicata esibendo un documento di identità e il codice fiscale.

Dal 6 dicembre 2011, l’importo limite di € 2.500 previsto in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore,  di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 1.000. Le disposizioni sono state introdotte dall’art. 12 del D. L. n. 201/2011, a modifica dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007; questo al fine di consentire una più agevole tracciabilità dei movimenti nel quadro delle norme antiriciclaggio e di ridurre le possibilità di evasione fiscale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o “al portatore” . Non essendo questi ultimi intestati a una determinata persona, chi presenta il libretto può incassare la somma indicata esibendo un documento di identità e il codice fiscale.</p>
<p>Dal <strong>6 dicembre 2011</strong>, l’importo limite di € 2.500 previsto in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore,  di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a <strong>€ 1.000. </strong>Le disposizioni sono state introdotte dall’art. 12 del D. L. n. 201/2011, a modifica dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007; questo al fine di consentire una più agevole tracciabilità dei movimenti nel quadro delle norme antiriciclaggio e di ridurre le possibilità di evasione fiscale.</p>
<p><strong>LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE</strong></p>
<p>I libretti di deposito al portatore <strong>emessi da banche o dalle Poste</strong> <strong>Italiane</strong> <strong>non possono avere un saldo pari o superiore a €</strong> <strong>1.000</strong> (ex € 2.500).<br />
Di conseguenza, i libretti di questo tipo, sia bancari che postali, per essere regolarizzati dovranno essere estinti dal possessore, ovvero riportati ad un saldo inferiore all’importo indicato, <strong>entro il 31 marzo 2012.</strong></p>
<p><strong>TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE</strong></p>
<p><strong>Il limite massimo per effettuare pagamenti in contanti è stato fissato in € 1.000.<br />
</strong>E’ vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi  <strong>quando l’importo è complessivamente</strong> <strong>pari o superiore a  €  1.000</strong>.  I pagamenti oltre l’importo limite possono essere eseguiti solo tramite  banche, Poste Italiane Spa o istituti di moneta elettronica.</p>
<p><strong>La normativa prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie </strong>erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Un tesoro nei vecchi libretti? Meglio non farsi illusioni</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/un-tesoro-nei-vecchi-libretti-meglio-non-farsi-illusioni.html</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche e finanziarie]]></category>

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		<description><![CDATA[In risposta ad un recente articolo apparso su alcuni quotidiani, in base al quale vi è la possibilità di avviare una class-action per ottenere la rivalutazione con interessi per libretti di risparmio, con giacenze molto basse, "dimenticati" dal loro titolare, dal nostro punto di vista occorre essere molto prudenti. La suddetta class-action può essere un "azzardo"  di qualche avvocato, ma non vi è alcuna certezza sull'esito  perché la giurisprudenza non contempla la rivalutazione di somme versate alle banche, se non gli interessi per soli cinque anni dall’ ultimo versamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">In risposta ad un recente articolo apparso su alcuni quotidiani, in base al quale vi è la possibilità di avviare una class-action per ottenere la rivalutazione con interessi per libretti di risparmio, con giacenze molto basse, &#8220;dimenticati&#8221; dal loro titolare, d</span></span></span><span style="font-size: xx-small;">al nostro punto di vista occorre essere molto prudenti. La suddetta class-action può essere un &#8220;azzardo&#8221;  di qualche avvocato, ma non vi è alcuna certezza sull&#8217;esito  perché la giurisprudenza non contempla la rivalutazione di somme versate alle banche, se non gli interessi per soli cinque anni dall’ ultimo versamento.</span></p>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: x-small;">Nell’articolo di cui sopra inoltre non è ben chiarita la circostanza che la causa non è ancora avviata, in quanto il giudice si pronuncerà sulla sua ammissibilità il 21 febbraio p.v.; se il parere sarà positivo di tratterà di ottenere dalla magistratura giudicante un giudizio di merito sulla faccenda. </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">Quale che fosse l’importo dei depositi non movimentati da oltre dieci anni,  tutte le banche – in base alla legge – hanno dovuto trasferire le relative somme ad un fondo dormienti presso il Ministero del Tesoro, dove è però possibile richiederle con apposita domanda entro altri dieci anni dalla data del trasferimento.</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
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		<title>Naufragio Costa Concordia: l&#8217;assistenza Federconsumatori  *ARTICOLO AGGIORNATO*</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

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		<description><![CDATA[La Federconsumatori è disponibile ad assistere i danneggiati dal tragico naufragio della nave Costa Concordia nelle loro richiesta di risarcimento danni.

A tal fine, insieme ad altre Associazioni è stata chiesta l'aperture di un tavolo di trattativa per arrivare ad una soluzione soddisfacente in tempi brevi.
“Una notizia estremamente positiva, dal momento che le associazioni che si sono attivate al fianco dei cittadini coinvolti, come la nostra, hanno fortemente voluto questo tavolo, grazie al quale si può aprire un capitolo positivo al fine di vedere riconosciuti i diritti dei passeggeri vittime del naufragio.” – dichiara Rosario Trefiletti, Presidente della Federconsumatori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* AGGIORNAMENTO DEL 27/01/2012*</p>
<p>La trattativa tra Costra Crociere e le Associazioni del Consumatori ha dato i suoi frutti: è stato raggiunto un accordo per un risarcimento rapido e forfettariamente determinato a favore dei danneggiati dal naufragio (passeggeri). Pubblichiamo di seguito il testo del Comunicato stampa congiunto che illustra i risultati ottenuti:</p>
<p><em>Dopo una lunga e serrata trattativa si è conclusa stamane , con un accordo molto soddisfacente la fase della vertenza relativa ai rimborsi e risarcimenti per i passeggeri coinvolti.<br />
È un importante risultato che varrà e potrà coinvolgere,come noi auspichiamo i passeggeri con nazionalità di oltre sessanta paesi senza distinzione alcuna. Per la prima volta inoltre si è affrontato con soddisfazione e in termini extra-giudiziali una questione così rilevante in cui vengono riconosciuti non solo i rimborsi e non solo i danni patrimoniali ma anche quelli per danno esistenziale.<br />
La vertenza si è svolta presso la sede di ASTOI Confindustria Viaggi tra Costa Crociere e le Associazioni dei Consumatori. Alla riunione,hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per Costa Crociere erano presenti i rappresentanti della Direzione; per ASTOI Confindustria Viaggi il Presidente Roberto Corbella, il Direttore Generale Flavia Franceschini e l’Avv. Alessio Costantini. L’obiettivo, condiviso da tutti i presenti, è stato quello di trovare soluzioni conciliative e transattive che puntino alla migliore soddisfazione dei passeggeri coinvolti nella vicenda di Costa Concordia, evitando le lungaggini e gli aggravi di spese conseguenti all’eventuale instaurazione di un giudizio.</p>
<p>I risultati raggiunti riguardano:</p>
<p>•    il rimborso integrale del valore della crociera, comprensivo delle tasse portuali;<br />
•    il rimborso dei transfer aerei e bus, inclusi nella pratica crociera;<br />
•    il rimborso totale delle spese di viaggio sostenute per il rientro;<br />
•    il rimborso di eventuali spese mediche sostenute;<br />
•    il rimborso delle spese sostenute durante la crociera.<br />
Costa si è impegnata altresì a non dedurre, da tale cifra,  quanto eventualmente percepito dai clienti per rimborsi assicurativi legati a polizze individualmente stipulate<br />
I rimborsi sopra elencati assommano ad una cifra media di 3000 euro a passeggero.</p>
<p>•    un importo forfettario di euro 11.000 a persona a titolo di indennizzo, a copertura di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi inclusi quelli legati alla perdita del bagaglio e degli effetti personali, al disagio psicologico patito ed al danno da vacanza rovinata;</p>
<p>La somma totale tra rimborsi e risarcimenti si situa quindi a 14.000 euro a passeggero.</p>
<p>L’importo forfettario concordato a titolo di risarcimento è superiore ai limiti risarcitori previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi vigenti. Tale importo verrà riconosciuto indipendentemente dall’età del passeggero, considerando anche i bambini, sebbene  non paganti. Un nucleo familiare composto da due persone, in aggiunta a quanto sopra elencato, ad esempio, vedrà quindi riconosciuto un importo forfettario di euro 22.000, così come  un nucleo familiare di due adulti e due bambini arriverà ad euro 44.000.<br />
In concomitanza,  la Compagnia avvierà altresì la restituzione di tutti i beni presenti nelle casseforti delle cabine, ove sia possibile il  recupero.<br />
.</p>
<p>L’intera proposta non riguarda le famiglie delle vittime ed i passeggeri feriti, per i quali è stato necessario effettuare trattamenti sanitari in loco. Per costoro l’indennizzo terrà conto della gravità del danno subito dai singoli individui.<br />
In accordo con le Associazioni dei Consumatori si sono altresì stabilite le modalità  di gestione delle pratiche di  indennizzo, per le quali, nella sede di Genova di Costa, verranno istituite due unità operative interamente dedicate. Gli accrediti degli importi avverranno entro 7 giorni dall&#8217;accettazione della proposta di Costa da parte dei consumatori. Costa Crociere metterà a disposizione un indirizzo e-mail (rimborsiconcordia@costa.it) ed un numero per le informazioni  (848505050). Tutte le Parti si impegnano a divulgare tramite i loro canali di comunicazione ogni informazione legata alle modalità di rimborso e, più in generale, all’accordo raggiunto ed a fornire la dovuta assistenza.<br />
E’ stato inoltre convenuto che la Compagnia offra l’opportunità di cancellare senza penali le crociere  prenotate prima del drammatico evento, su tutte le proprie rotte, entro il 7 febbraio.<br />
Le Associazioni dei consumatori non percepiranno alcun tipo di remunerazione per tutte le attività legate all’accordo raggiunto. </em></p>
<p>_____________________</p>
<p>Federconsumatori Bologna è disponibile ad assistere gli interessati previo appuntamento al n.051/6087120</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Italia-programmi.net: multa da 1.5 milioni</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/italia-programmi-net-multa-da-1-5-milioni.html</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli e suggerimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autority]]></category>
		<category><![CDATA[truffe]]></category>
		<category><![CDATA[truffe internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Abbiamo già affrontato in questo articolo  il problema della società Estesa Ltd, che attraverso il sito internet Italia-programmi.net ha ingannato centinaia di internauti. La società è stata multata dall'Antutrust per 1.5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo già affrontato <a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/italia-programmi-net-lantitrust-decide-la-sospensione-delle-pratiche-scorrette.html" target="_blank">in questo articolo</a> il problema della società Estesa Ltd, che attraverso il sito internet Italia-programmi.net ha ingannato centinaia di internauti. La società è stata multata dall&#8217;Antutrust per 1.5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette.</p>
<p>Pubblichiamo il comunicato stampa dell&#8217;Autorità Garante Concorrenza e Mercato:</p>
<p><em>L’Antitrust ha sanzionato la società Estesa Limited, con sede alle  Seychelles, con una multa per complessivi 1.500.000 euro. Le pratiche  commerciali ingannevoli e aggressive messe a punto dalla società  attraverso il sito www.italia-programmi.net hanno coinvolto, a oggi,  oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite  Contact Center e Web Form.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Il fenomeno ha riguardato alcuni prodotti software offerti  apparentemente in modo gratuito: il consumatore digitava su Google il  nome del prodotto, disponibile peraltro liberamente in rete, utilizzando  parole chiave come ‘gratis’ e come primo risultato appariva il link <a href="http://www.italia-programmi.net/">www.italia-programmi.net</a>, tramite il quale si trovava nella </em><em>home page del sito. Introducendo i dati personali, come richiesto per registrarsi  e scaricare il software ricercato, e senza la richiesta di carte di  credito o altre modalità di pagamento, il consumatore attivava  inconsapevolmente un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata  biennale, dell’importo annuale di 96 euro. La pagina di registrazione  riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non  sufficiente ad una loro immediata comprensione.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Una volta tratto in inganno l’utente, la società iniziava ad inviare  richieste di pagamento dopo che erano trascorsi dieci giorni dalla  registrazione, rendendo dunque impossibile l’esercizio del diritto di  recesso e negandolo anche a quanti lo avevano esercitato  tempestivamente. I pagamenti richiesti dovevano essere effettuati  tramite bonifico su un conto presso una banca di Cipro.  Ai consumatori  che non pagavano arrivavano solleciti di pagamento (via mail o per  lettera) dal carattere minaccioso, con l’applicazione di costi  aggiuntivi e, addirittura, paventando l’esperimento di un’azione penale,  inesistente nel nostro Paese, in modo da esercitare un’indebita  pressione psicologica. Estesa ha peraltro inviato i solleciti anche a  consumatori che non si erano mai registrati sul sito.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>L’Antitrust ha comunque deciso di trasmettere copia del provvedimento  finale alla Procura della Repubblica di Roma, che ha già aperto un  fascicolo. Della delibera finale è stata informata la Guardia di Finanza  e la  Polizia Postale che ha attivamente collaborato con l’Autorità e  continuerà a seguire la vicenda d’ufficio, per i profili di rilevanza  penale..</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>La delibera, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in  violazione del Codice del Consumo, verrà inoltre diffusa nel circuito  internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di  una pratica suscettibile di essere &#8220;riprodotta&#8221; con caratteristiche  analoghe in altri Paesi.</em></p>
<p><em> <strong>Infine, non risulta che Estesa – la quale non si è neppure  difesa nel procedimento di fronte all’Autorità &#8211; abbia intrapreso alcuna  azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche  commerciali scorrette accertate e che non abbiano pagato quanto da essa  preteso</strong></em></p>
<p><em><strong><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/provvedimento-agcm-italia-programmi.pdf">provvedimento agcm italia programmi</a><br />
</strong></em></p>
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		<title>Salute: protesi mammarie P.I.P.</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

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		<description><![CDATA[La Federconsumatori Nazionale sta ricevendo varie telefonate di pazienti allarmate a seguito delle preoccupanti notizie relative alle conseguenze negative che potrebbero derivare dall’aver eseguito operazioni chirurgiche per l’impianto di protesi mammarie Poly Implants Prothese (Pip) effettuati a partire dal 1° gennaio 2001.

A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 31.12.2011, è stato stabilito che tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali dovranno redigere un elenco nominativo riguardante i casi di impianti di protesi mammaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicato stampa Federconsumatori del 11/01/2012</p>
<p>Obbligo per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali di redigere un elenco nominativo di tutti i casi relativi ad impianti di queste protesi mammarie trattati a partire dal 1° gennaio 2001.</p>
<p><em>La Federconsumatori Nazionale sta ricevendo varie telefonate di pazienti allarmate a seguito delle preoccupanti notizie relative alle conseguenze negative che potrebbero derivare dall’aver eseguito operazioni chirurgiche per l’impianto di protesi mammarie Poly Implants Prothese (Pip) effettuati a partire dal 1° gennaio 2001.</em></p>
<p><em>A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 31.12.2011, è stato stabilito che tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali dovranno redigere un elenco nominativo riguardante i casi di impianti di protesi mammaria.</em></p>
<p><em>Il provvedimento resterà in vigore per tutto l’anno 2012 e l&#8217;elenco resterà nella esclusiva disponibilità delle strutture per finalità assistenziali e di sorveglianza sanitaria.</em></p>
<p><em>Nella stessa poi si richiama il parere del CSS sottolineando che &#8220;<span style="text-decoration: underline;">le donne che hanno subito un impianto di protesi  mammarie  P.I.P.  sono invitate a discutere la loro situazione con il  proprio  chirurgo.  I centri dove sono stati eseguiti  impianti  con  protesi  P.I.P.  sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto P.I.P. Il Servizio sanitario  nazionale  si  farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia  indicazione clinica specifica</span>&#8220;.</em></p>
<p><em>Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli Irccs e gli ospedali classificati avranno il compito di notificare direttamente all&#8217;autorità regionale le informazioni relative alla data dell&#8217;intervento d&#8217;impianto di protesi mammaria Pip.</em></p>
<p><em>Le autorità regionali, poi, entro i dieci giorni successivi al termine per la ricezione delle suddette notifiche, dovranno assicurare che i dati raccolti vengano comunicati (via Pec all&#8217;indirizzo <a href="mailto:protesipip@postacert.sanita.it">protesipip@postacert.sanita.it</a>), al ministero della Salute, presso la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure.</em></p>
<p><em>Le autorità regionali verificheranno anche l&#8217;applicazione delle raccomandazioni, indirizzate ai centri dove sono stati eseguiti gli impianti di queste protesi mammarie.</em></p>
<p><em>Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è incaricato, infine, di effettuare indagini e controlli al fine di ricostruire i passaggi amministrativi per l&#8217;acquisizione delle protesi Pip e i percorsi sanitari che hanno preceduto l&#8217;impianto delle stesse, operando su tutto il territorio nazionale presso le strutture, che, a partire dal 1° gennaio 2001, hanno trattato interventi chirurgici di mammoplastica di ingrandimento e di ricostruzione totale della mammella.</em></p>
<p><em>Qualora le pazienti sottopostesi a tali interventi non ricevano indicazioni precise dalla struttura sanitaria o dal medico che abbia effettuato l’operazione, consigliamo di recarsi presso le nostre strutture territoriali le quali provvederanno ad inviare in favore della paziente la lettera raccomandata, anche tramite PEC, alle autorità competenti, con l’indicazione dei dati identificativi della paziente, della protesi applicata, della Ditta produttrice della stessa oltre che la data dell’operazione, della struttura sanitaria e del chirurgo che ha effettuato l’operazione al fine di rendere possibile redigere l’elenco nominativo di tutti i casi relativi ad impianti di queste protesi mammarie.</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Credito al Consumo: sentenza Tribunale di Bologna &#8211; Sezione distaccata di Imola &#8211; n.180 del 22 novembre 2011</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/credito-al-consumo-sentenza-tribunale-di-bologna-sezione-distaccata-di-imola-n-180-del-22-novembre-2011.html</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[banche e finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[clausole vessatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Credito al consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federconsumatoribologna.it/wp/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo la sentenza ottenuta dall'Avv. di Federconsumatori Simona Ferri presso il Tribunale di Imola nei confronti di Neos Finance.

Il consumatore rappresentato dall'Avv.Ferri si opponeva a decreto ingiuntivo di Neos Finance sostenendo l'invalidità e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo la sentenza ottenuta dall&#8217;Avv. di Federconsumatori Simona Ferri presso il Tribunale di Imola nei confronti di Neos Finance.</p>
<p>Il consumatore rappresentato dall&#8217;Avv.Ferri si opponeva a decreto ingiuntivo di Neos Finance sostenendo l&#8217;invalidità e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/sentenza-Trib-Bo-180-2011.pdf">sentenza Trib Bo 180-2011</a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>(Foto di Scott* su Flickr.com)</em></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Garanzia legale: multata Apple per 900 mila euro</title>
		<link>http://www.federconsumatoribologna.it/wp/garanzia-legale-multata-apple-per-900-mila-euro.html</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autority]]></category>
		<category><![CDATA[diritti consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>

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		<description><![CDATA[Sanzioni per complessivi 900mila euro al gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l’Antitrust al termine di un’istruttoria che ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori, da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia, della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Sanzioni per complessivi 900mila euro al gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l’Antitrust al termine di un’istruttoria che ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori, da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia, della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori.</div>
<div id="_mcePaste">In particolare, secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate dai consumatori e da alcune associazioni, le tre società del gruppo, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:</div>
<div id="_mcePaste">1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;</div>
<div id="_mcePaste">2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.</div>
<div id="_mcePaste">Le sanzioni sono pari a 400mila euro per la prima pratica e 500mila per la seconda pratica. Per la prima pratica, l’Autorità ha infatti tenuto conto delle modifiche adottate dalle società del gruppo nel corso del procedimento, in grado di garantire una migliore informazione ai consumatori, riducendo così il massimo edittale di 500mila che è stato invece applicato per la seconda pratica.</div>
<div id="_mcePaste">Tali importi sono stati ripartiti tra le tre società in ragione del loro fatturato, secondo il seguente schema:</div>
<div id="_mcePaste">1) Mancata informazione e riconoscimento della garanzia legale:</div>
<div id="_mcePaste">- Apple Sales International                 240 (duecentoquaranta) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">- Apple Italia S.r.l.                             80 (ottanta) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">- Apple retail Italia S.r.l.                     80 (ottanta) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">2) informazioni fuorvianti per indurre alla sottoscrizione del contratto di assistenza aggiuntiva a pagamento:</div>
<div id="_mcePaste">- Apple Sales International                 300 (trecento) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">- Apple Italia S.r.l.                             100 (cento) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">- Apple retail Italia S.r.l.                     100 (cento) mila euro;</div>
<div id="_mcePaste">Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all’Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell’Antitrust sul sito www.apple.com in modo da informare i consumatori.</div>
<div id="_mcePaste">La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.</div>
<div id="_mcePaste">L’Antitrust ha infine deciso di accettare, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dalla società Comet, oggetto della medesima istruttoria. Comet è titolare di una catena di negozi e di un sito dedicato alla vendita di prodotti informatici. Gli impegni presentati garantiscono che la società, sia sul proprio sito internet che all’interno dei punti vendita, offra un’informazione ampia e completa ai consumatori, relativamente alla garanzia biennale di conformità. Dagli esiti istruttori è peraltro emerso che la società Comet, ancor prima dell’avvio del procedimento, aveva iniziato a fornire un’informazione corretta ai consumatori e a prestare adeguatamente la medesima.</div>
<p>Sanzioni per complessivi 900mila euro al gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l’Antitrust al termine di un’istruttoria che ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori, da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia, della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori.<br />
In particolare, secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate dai consumatori e da alcune associazioni, le tre società del gruppo, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:<br />
1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;<br />
2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.<br />
Le sanzioni sono pari a 400mila euro per la prima pratica e 500mila per la seconda pratica. Per la prima pratica, l’Autorità ha infatti tenuto conto delle modifiche adottate dalle società del gruppo nel corso del procedimento, in grado di garantire una migliore informazione ai consumatori, riducendo così il massimo edittale di 500mila che è stato invece applicato per la seconda pratica.<br />
Tali importi sono stati ripartiti tra le tre società in ragione del loro fatturato, secondo il seguente schema:<br />
1) Mancata informazione e riconoscimento della garanzia legale:<br />
- Apple Sales International                 240 (duecentoquaranta) mila euro;<br />
- Apple Italia S.r.l.                             80 (ottanta) mila euro;<br />
- Apple retail Italia S.r.l.                     80 (ottanta) mila euro;<br />
2) informazioni fuorvianti per indurre alla sottoscrizione del contratto di assistenza aggiuntiva a pagamento:<br />
- Apple Sales International                 300 (trecento) mila euro;<br />
- Apple Italia S.r.l.                             100 (cento) mila euro;<br />
- Apple retail Italia S.r.l.                     100 (cento) mila euro;<br />
Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all’Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell’Antitrust sul sito www.apple.com in modo da informare i consumatori.<br />
La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.<br />
L’Antitrust ha infine deciso di accettare, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dalla società Comet, oggetto della medesima istruttoria. Comet è titolare di una catena di negozi e di un sito dedicato alla vendita di prodotti informatici. Gli impegni presentati garantiscono che la società, sia sul proprio sito internet che all’interno dei punti vendita, offra un’informazione ampia e completa ai consumatori, relativamente alla garanzia biennale di conformità. Dagli esiti istruttori è peraltro emerso che la società Comet, ancor prima dell’avvio del procedimento, aveva iniziato a fornire un’informazione corretta ai consumatori e a prestare adeguatamente la medesima.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/PS7256_provv_27_dic_2011.pdf">Provvedimento</a></p>
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