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	<title>Federconsumatori Bologna &#187; Sentenze</title>
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		<title>Credito al Consumo: sentenza Tribunale di Bologna &#8211; Sezione distaccata di Imola &#8211; n.180 del 22 novembre 2011</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblichiamo la sentenza ottenuta dall'Avv. di Federconsumatori Simona Ferri presso il Tribunale di Imola nei confronti di Neos Finance.

Il consumatore rappresentato dall'Avv.Ferri si opponeva a decreto ingiuntivo di Neos Finance sostenendo l'invalidità e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo la sentenza ottenuta dall&#8217;Avv. di Federconsumatori Simona Ferri presso il Tribunale di Imola nei confronti di Neos Finance.</p>
<p>Il consumatore rappresentato dall&#8217;Avv.Ferri si opponeva a decreto ingiuntivo di Neos Finance sostenendo l&#8217;invalidità e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/sentenza-Trib-Bo-180-2011.pdf">sentenza Trib Bo 180-2011</a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>(Foto di Scott* su Flickr.com)</em></span></p>
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		<title>Corsi di formazione: sentenza Tribunale di Bologna n.2816 del 6 ottobre 2011</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’avv. Paolo Garagnani, legale della Federconsumatori, ha ottenuto dal Tribunale di Bologna un’interessante sentenza in tema di clausole vessatorie in un contratto di iscrizione ad un corso di formazione.

I fatti: un consumatore ha ritenuto nulla, poiché troppo squilibrata a suo danno, la clausola inserita in un contratto per l’iscrizione ad un corso di formazione professionale, che gli aveva impedito di liberarsi da quel contratto nonostante il fatto che dopo mesi dalla sua firma l’istituto non avesse ancora iniziato le lezioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avv. Paolo Garagnani, legale della Federconsumatori, ha ottenuto dal Tribunale di Bologna un’interessante sentenza in tema di clausole vessatorie in un contratto di iscrizione ad un corso di formazione.</p>
<p>I fatti: un consumatore ha ritenuto nulla, poiché troppo squilibrata a suo danno, la clausola inserita in un contratto per l’iscrizione ad un corso di formazione professionale, che gli aveva impedito di liberarsi da quel contratto nonostante il fatto che dopo mesi dalla sua firma l’istituto non avesse ancora iniziato le lezioni.</p>
<p>In forza di quella clausola, invece, l’istituto, sostenendo di potere legittimamente riservarsi per ben otto mesi il diritto di svolgere oppure no il corso senza che l’alunno nel frattempo avesse alcuna facoltà di recedere, aveva preteso, con un decreto ingiuntivo, il pagamento di oltre tremila euro, pur se il consumatore, dopo una paziente e prolungata attesa, aveva già da tempo comunicato alla scuola la propria volontà di svincolarsi da ogni obbligo.</p>
<p>Il Tribunale ha riconosciuto appieno le tesi del consumatore e del suo legale, dichiarando nulla la clausola e condannando l’istituto di formazione anche al pagamento del 75% delle spese legali.</p>
<p>Di seguito la sentenza.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/10/Trib.-BO-2816-11.pdf">Trib. BO 2816-11</a></p>
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		<title>Come tutelarsi per gli acquisti a rate</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Proprio lo scorso luglio, il Giudice di Pace di Bologna ha emesso un’altra importante sentenza in tema di  “credito al consumo”
Con questa espressione si intende quella forma di pagamento dilazionata che spesso, quando si acquista un bene, viene proposta dal venditore stesso. In altre parole, il bene acquistato, invece di pagarlo in contante lo si paga in comode rate, stipulando contemporaneamente un contratto con una società finanziaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Proprio lo scorso luglio, il Giudice di Pace di Bologna ha emesso un’altra importante sentenza in tema di  “credito al consumo”, che si riporta in fondo all&#8217;articolo.<br />
Con l&#8217;espressione &#8220;credito al consumo&#8221; si intende quella forma di pagamento dilazionata che spesso, quando si acquista un bene, viene proposta dal venditore stesso. In altre parole, il bene acquistato, invece di pagarlo in contante lo si paga in comode rate, stipulando contemporaneamente un contratto con una società finanziaria.<br />
Il contratto di finanziamento è già pronto, viene consegnato al cliente dallo stesso venditore e, di regola, viene sottoscritto contestualmente al contratto di acquisto.<br />
I problemi sorgono nel momento in cui il bene acquistato presenta dei vizi, dei difetti, o nel caso in cui l’oggetto della prestazione non viene fornita dal venditore.<br />
Cosa succede del contratto sottoscritto con la finanziaria?<br />
Il consumatore è tenuto a pagare per un bene che non ha mai avuto o che presenta dei difetti?<br />
Di questo si è discusso nel processo che ha visto protagonista una signora bolognese che aveva sottoscritto con una società, un contratto avente ad oggetto alcuni trattamenti estetici. Al momento della sottoscrizione di questo contratto, la consumatrice aveva firmato, contestualmente, un secondo contratto di finanziamento, compilato  dalla incaricata del centro estetico a favore di una società finanziaria<br />
Dopo sole alcune sedute per i trattamenti estetici oggetto del contratto, il centro estetico veniva chiuso e così, dopo aver provveduto al pagamento delle prime rate del finanziamento, la nostra consumatrice si rivolgeva  alla Federconsumatori di Bologna, che provvedeva a comunicare alla finanziaria la sospensione di tutti i pagamenti da parte della sua assistita.<br />
Le richieste di pagamento da parte della Finanziaria, però, divenivano sempre più insistenti e per tale ragione la protagonista della vicenda si è vista costretta a difendersi dinanzi al Giudice di Pace di Bologna per il riconoscimento delle sue ragioni.<br />
Il Giudice di Pace, accogliendo le istanze della signora, ha emesso la sentenza n. 20211/11 con cui ha  dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento. Ha altresì dichiarato che nulla è più dovuto dalla consumatrice alla società finanziaria ed ha imposto a quest’ultima di procedere alla immediata cancellazione del nominativo della signora dalle banche dati e da ogni sistema di informazione creditizio ai quali la finanziaria medesima avesse segnalato il predetto nominativo  in relazione ai mancati pagamenti delle rate del prestito.<br />
Questa pronuncia accoglie in pieno la tesi difensiva dei consumatori secondo cui sarebbe un’enorme ingiustizia se un consumatore, a fronte di un inadempimento del venditore, dovesse essere costretto a pagare per un bene difettoso o addirittura mai avuto per il sol fatto di aver sottoscritto un contratto di finanziamento.<br />
Questa materia è stata di recente regolata dal  decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141, che introduce alcune novità in tema di contratti di credito ai consumatori finalizzate a garantire maggiori tutele e più trasparenza per i consumatori.<br />
Le novità  rilevanti riguardano il diritto di recesso (ripensamento): il consumatore potrà svincolarsi dal contratto, senza spese, né commissioni di estinzione anticipata, entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso; è stata introdotta la disciplina del contratto di credito collegato, quello cioè stipulato  esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o di un servizio: secondo la nuova normativa qualora il consumatore eserciti (legittimamente) il diritto di recesso (ripensamento) dal contratto di fornitura del bene o del servizio, il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità; è stato altresì espressamente previsto che  il Taeg debba essere chiaramente indicato e debba includere tutte le spese relative al credito, inclusi i premi assicurativi, le spese di incasso delle rate, eventuali costi di gestione del c/c e della revolving card (se obbligatori per ottenere il prestito). La normativa introdotta impone altresì  più trasparenza: il finanziatore deve consegnare al consumatore un modulo standardizzato per il credito che riporti in dettaglio costi e spese del credito e i diritti del consumatore; inoltre gli annunci pubblicitari, le informazioni riguardanti il tasso di interesse, le spese comprese nel costo totale del credito, l’ammontare delle rate, il TAEG, la durata del contratto, l’importo totale da rimborsare devono comparire in forma chiara, coincisa e graficamente evidenziata.</p>
<p>Avv. Paola Pizzi, legale della Federconsumatori di Bologna</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/10/GdP-BO-20211-11.pdf">Sentenza GdP BO 20211-11</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: xx-small;">(Foto di frank3.0 su Flickr.com)</span></em></p>
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		<title>Disagi nel volo aereo e vacanza rovinata: sentenza Giudice di Pace di Bologna n.7164 del 28 settembre 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Giudice di Pace di Bologna ha condannato una compagnia aerea al risarcimento per il ritardo nel volo, il ritardo e la consegna del bagaglio e il danno da vacanza rovinata a due associati Federconsumatori difesi dall'Avv. Paola Pizzi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice di Pace di Bologna ha condannato una compagnia aerea al risarcimento per il ritardo nel volo, il ritardo e la consegna del bagaglio e il danno da vacanza rovinata a due associati Federconsumatori difesi dall&#8217;Avv. Paola Pizzi</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/10/GdP-BO-7164-11.pdf">GdP BO 7164-11</a></p>
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		<title>Energia: Enel condannata al rimborso a favore di un&#8217;associata Federconsumatori</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I legali di Federconsumatori Bologna Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna una sentenza di condanna a carico di Enel Energia per un rimborso da questa mai eseguito.

I fatti: la signora P. chiedeva la chiusura della propria utenza gas causa trasferimento, ma, a causa di un ritardo nella gestione della richiesta, Enel Energia continuava ad emettere fatture per consumi presunti in data successiva alla chiusura del contatore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I legali di Federconsumatori Bologna Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna una sentenza di condanna a carico di Enel Energia per un rimborso da questa mai eseguito.</p>
<p>I fatti: la signora P. chiedeva la chiusura della propria utenza gas causa trasferimento, ma, a causa di un ritardo nella gestione della richiesta, Enel Energia continuava ad emettere fatture per consumi presunti in data successiva alla chiusura del contatore. Il reclamo presentato dalla signora non aveva esito positivo, per cui è stato necessario agire davanti al Giudice di Pace che ha riconosciuto l&#8217;insussistenza del presunto credito di Enel Energia e l&#8217;ha condannata a rimborsare la signora P. delle somme derivanti da conguaglio di fine utenza, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.</p>
<p>Purtroppo sono molti i consumatori che, pur avendo presentato regolare richiesta di cessazione, si vedono recapitare fatture per periodi successivi, anche dopo anni. In questi casi, si deve immediatamente presentare reclamo scritto, meglio se con l&#8217;assistenza di un&#8217;Associazione di Consumatori.</p>
<p>Di seguito il testo della sentenza.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/10/senenza-GdP-BO-6990-11.pdf">sentenza GdP BO 6990-11</a></p>
<p><em>(Foto La Stampa)</em></p>
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		</item>
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		<title>Telefonia: indennizzato un associato Federconsumatori per mancata attivazione del servizio</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gli Avvocati di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna hanno ottenuto dal Co.Re.Com. Emilia Romagna, nell'ambito dei suoi poteri di definizione extragiudiziale  della controversie tra operatori e utenti, un indennizzo di circa 2300 euro a favore di un associato Federconsumatori che aveva subito gravi disservizi da parte di Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Gli Avvocati di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna hanno ottenuto dal Co.Re.Com. Emilia Romagna, nell&#8217;ambito dei suoi poteri di definizione extragiudiziale  della controversie tra operatori e utenti, un indennizzo di circa 2300 euro a favore di un associato Federconsumatori che aveva subito gravi disservizi da parte di Vodafone.</p>
<p>Vodafone, pur non avendo mai attivato la Vodafone Station richiesta dal nostro associato, ne aveva addebitato i relativi costi in fattura. Non solo: di fronte al rifiuto del cliente di pagare per servizi mai ottenuti, Vodafone sospendeva la sua linea per morosità. Dopo l&#8217;udienza di conciliazione andata deserta da parte del gestore telefonico, il Co.Re.Com. ha deciso la vertenza con delibera n.34/2011 del 9/9/11 che si riporta integralmente.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/09/delibera-corecom-34-2011.pdf">delibera corecom 34-2011</a></p>
<p><em>(Foto di Leo Reynolds su Flickr.com)</em></p>
</div>
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		<title>Inadempimento dell&#8217;albergatore: sentenza Giudice di Pace di Bologna n.20155 del 10/04/2011</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Un consumatore nostro associato, difeso dai legali di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna, ha ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna il rimborso del prezzo pagato per un soggiorno in albergo che non rispondeva ai requisiti promessi (in particolare, il mare antistante alla struttura era maleodorante e addirittura non balneabile)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un consumatore nostro associato, difeso dai legali di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna, ha ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna il rimborso del prezzo pagato per un soggiorno in albergo che non rispondeva ai requisiti promessi (in particolare, il mare antistante alla struttura era maleodorante e addirittura non balneabile)</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/sent-GdP-Bo20155-2011.pdf">sent GdP Bo20155-2011</a></p>
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		<title>Trasporto su nave: sentenza Giudice di Pace di Bologna n.4590 del 19/5/2011</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:44:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I legali di Federconsumatori Bologna Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna il rimborso del prezzo del biglietto, più le spese legali, per un passeggero della compagnia navale Ferry Med che era stato costretto ad effettuare il viaggio Genova-Tangeri sul ponte, in condizioni igieniche precarie, pur avendo pagato e prenotato una cabina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I legali di Federconsumatori Bologna Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna il rimborso del prezzo del biglietto, più le spese legali, per un passeggero della compagnia navale Ferry Med che era stato costretto ad effettuare il viaggio Genova-Tangeri sul ponte, in condizioni igieniche precarie, pur avendo pagato e prenotato una cabina. Di seguito il testo della sentenza:</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/sent-GdP-Bo-4590-2011.pdf">sent GdP Bo 4590-2011</a></p>
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		<title>Sentenza Giudice di Pace di Bologna n.5971 del 24/5/2011 &#8211; Sanzioni CdS per accesso ZTL</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:51:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Sentenza ottenuta dagli Avv.ti di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna in relazione all'accesso in ZTL rilevato da dispositivo elettronico (c.d. "Sirio")

sent GdP Bo 5971-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentenza ottenuta dagli Avv.ti di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna in relazione all&#8217;accesso in ZTL rilevato da dispositivo elettronico (c.d. &#8220;Sirio&#8221;)</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/sent-GdP-Bo-5971-2011.pdf">sent GdP Bo 5971-2011</a></p>
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		<title>Multe e Ausiliari dei traffico: sentenza GdP di Bologna n.28656 del 18/9/2009</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[diritti consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche amministrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli avvocati della Federconsumatori Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto la sentenza che si riporta sotto, in tema di violazioni del Codice della strada accertate dagli ausiliari del traffico. Questi, incaricati dal Sindaco in virtù della legge 127/97 di accertare e verbalizzare infrazioni al Codice della Strada riguardanti il divieto di sosta e la circolazione nelle corsie preferenziali, non sono, secondo il convincimento del giudice, sottratti all'obbligo di contestazione immediata della violazione, ove possibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli avvocati della Federconsumatori Bologna Giuseppe Genna e Giampiero Falzone hanno ottenuto la sentenza che si riporta sotto, in tema di violazioni del Codice della strada accertate dagli ausiliari del traffico. Questi, incaricati dal Sindaco in virtù della legge 127/97 di accertare e verbalizzare infrazioni al Codice della Strada riguardanti il divieto di sosta e la circolazione nelle corsie preferenziali, non sono, secondo il convincimento del giudice, sottratti all&#8217;obbligo di contestazione immediata della violazione, ove possibile.</p>
<p><a href="http://www.federconsumatoribologna.it/wp/wp-content/uploads/2011/06/sentenza-Gdp-BO-28656-09.pdf">sentenza  Gdp BO 28656-09</a></p>
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