Al momento stai visualizzando Nuovo regolamento sugli impianti termici in Emilia-Romagna

Dal 1° giugno 2017 è in vigore il nuovo Regolamento regionale sulla conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici ed è entrato in funzione anche il Catasto
Regionale Impianti Termici.
Il Catasto è un archivio informatico nel quale dovranno essere inseriti, entro il 31/12/2018, i dati
relativi agli impianti di riscaldamento di potenza maggiore di 10 kW e a quelli di condizionamento
di potenza maggiore di 12 kW esistenti in Emilia Romagna.
Sono quindi certamente compresi tutti gli impianti di riscaldamento individuale e sono
invece esclusi la quasi totalità degli impianti di condizionamento individuale.
Tutti gli utilizzatori di impianti di riscaldamento e condizionamento, in quanto responsabili
dell’impianto in uso, devono rivolgersi ad un’impresa abilitata affinché predisponga e inserisca i
dati tecnici relativi all’impianto. Il responsabile dell’impianto deve compilare la parte anagrafica
del libretto oppure fornire all’impresa tutti i dati affinché possa provvedere all’inserimento dei
dati identificativi: il Codice Fiscale, e, per gli impianti alimentati dalla rete del gas metano, il
codice PDR (ricavabile dalla bolletta di fornitura gas). Per gli impianti alimentati da altri
combustibili sarà invece necessario fornire uno a scelta tra questi dati: riferimenti catastali (foglio,
particelle, subalterno), o codice POD (ricavabile dalla bolletta di fornitura elettrica). Senza questi
dati l’impresa non potrà provvedere all’inserimento dell’impianto nel nuovo Catasto.
All’atto dell’inserimento ad ogni impianto, verrà associato un numero di targa che l’impresa
consegnerà al responsabile e che dovrà essere conservato assieme al libretto d’impianto cartaceo.
Ad ogni successiva manutenzione dell’impianto dovrà essere disponibile la targa per consentire
all’impresa l’aggiornamento obbligatorio dei dati relativi all’impianto.
Il controllo funzionale e manutenzione dell’impianto deve essere svolta solo da imprese
abilitate, le quali devono dichiarare, facendo riferimento alle istruzioni del fabbricante, i controlli e
le manutenzioni necessarie.
Il controllo di efficienza energetica deve essere svolto:
• per impianti di riscaldamento maggiore di 10 kW, ogni 2 anni per potenza termica fino a 100
kW, ogni anno per potenza termica uguale o maggiore di 100 kW;
• per impianti di condizionamento maggiore di 12 kW.
Per la registrazione dell’impianto deve essere pagato un contributo regionale, per i generatori a
fiamma inferiore a 35 kW, il contributo è di euro 7.
Il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA.
IMPORTANTE: i responsabili degli impianti che risultassero inadempienti agli obblighi
sopra indicati potranno essere soggetti a sanzioni fino a 3000€
Le imprese manutentrici abilitate potranno fornire ulteriore assistenza ai clienti.
 
E.A.
“Realizzato nell’ ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″

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