Al momento stai visualizzando Parte il Fondo di Solidarietà per i Mutuatari in difficoltà

Finalmente, dopo oltre due anni di ritardo, il Ministero dell’Economia ha pubblicato le linee guida per l’accesso al Fondo di Solidarietà per i mutuatari in difficoltà, che permetterà alle famiglie con un mutuo prima casa  di “prendere fiato” se si trovano in difficoltà economiche.
Dal 15 novembre 2010, presentando apposita domanda tramite il modulo predisposto dal Ministero ( disponibile in fondo all’articolo), è possibile ottenere la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi, mentre la durata del mutuo stesso si allunga del periodo corrispondente. Nel frattempo, il Fondo provvederà a rimborsare alla banca la quota interessi (eccetto il c.d. “spread”).
Per accedere al Fondo, occorre avere i seguenti requisiti:
– il richiedente deve essere proprietario dell’immobile (prima casa) oggetto del contratto di mutuo;
– l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro;
– il mutuo deve essere attivo da almeno un anno;
– il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.
I requisiti di cui sopra, che devono essere tutti presenti alla data di invio della domanda, valgono anche nel caso di mutui cointestati; in questo caso, è sufficiente che siano posseduti da uno dei cointestatari.
La difficoltà nel pagamento del mutuo deve inoltre essere causata da uno dei seguenti eventi:
– perdita del lavoro o disoccupazione per almeno 3 mesi;
–  morte o invalidità permanente di uno dei componenti del nucleo familiare, purché questi apporti almeno il 30% delle entrate familiari;
– pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5000 euro annui;
– spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell’immobile in oggetto per almeno 5000 euro;
– aumento della rata del mutuo (a tasso variabile) di almeno il 20% nel caso di rate mensili e del 25% in caso di rate semestrali.
La domanda può essere presentata al massimo per due volte, anche da chi è già in ritardo con il pagamento delle rate, purché non siano già iniziate procedure esecutive. Non si può invece accedere al Fondo se si possiede una polizza assicurativa a copertura degli eventi di cui sopra, o se sono già in corso benefici di sospensione del mutuo concordati con la propria banca. In quest’ultimo caso, si potrà fare domanda per il Fondo al termine dei benefici.
Per una verifica sui requisiti oggettivi e soggettivi e per un aiuto nella compilazione del modulo, gli sportelli Federconsumatori Bologna sono a disposizione su appuntamento chiamando il nostro centralino 051/6087120.
Modulo richiesta sospensione mutuo
Linee guida

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