Al momento stai visualizzando SENTENZA N. 2441/2016: Unicredit S.p.A- Cnp Unicredit Vita

Nella sentenza in questione, l’ Avv. Giuseppe Genna è riuscito ad ottenere da parte del Tribunale di Bologna, il riconoscimento della responsabilità di Cnp Unicredit Vita S.p.A e di Unicredit S.p.A con conseguente obbligo di risarcimento danni a favore della parte attrice del procedimento.

La questione verteva sulla mancata erogazione a favore dell’attore, della polizza assicurativa sulla vita, ereditata dal proprio dante causa, a seguito di prescrizione delle relative somme. La banca Unicredit S.p.A, ammettendo il proprio ruolo di intermediario, fondava la propria difesa sull’estraneità al contratto, sostenendo come lo stesso avesse come parti esclusive del rapporto, Cnp Unicredit Vita S.p.A e il defunto. Nonostante diverse missive intercorse in cui si richiedeva espressamente alla banca il trasferimento di ogni eventuale credito derivante anche da polizze assicurative, la stessa respingeva ogni pretesa, adducendo in primis al fatto che la relativa polizza non era ricompresa nel patrimonio giacente presso la banca e in secondo luogo evidenziando come le richieste avanzate, fossero successive alla devoluzione dell’importo della polizza al Fondo di garanzia da parte di Cnp Unicredit Vita S.p.A e, pertanto, se anche la banca avesse provveduto a comunicare all’attore gli estremi della polizza non sarebbe stato possibile ottenere il riscatto.

Di contro Cnp Unicredit Vita S.p.A, si è pronunciata sul caso, rivendicando la correttezza della propria condotta, precisando di aver provveduto a comunicare l’avviso di scadenza della polizza tempestivamente e che l’attore, di contro, non avesse invece comunicato il decesso dell’assicurato, provvedendovi solo tardivamente, quando oramai le somme erano già devolute al Fondo. Tuttavia, nonostante le tesi avanzate, viene riconosciuto come la polizza sottoscritta ed emessa dalla compagnia di Assicurazione prevedeva una durata decennale, il decesso del contraente è avvenuto prima della scadenza della stessa e oltretutto la banca, convenuta, ha ricevuto tempestivamente notizia da parte dell’attore circa la morte del proprio dante causa/contraente, formulando esplicita richiesta, in merito ad ogni posizione aperta presso la filiale, anche in relazione a eventuali fondi assicurativi. Ma nonostante ciò, Unicredit S.p.A non compie neppure la ricerca nominativa della polizza evitando di informare conseguentemente sia il ramo assicurativo Cnp Unicredit Vita, di cui è intermediario, sia l’attore sull’esistenza della stessa, impedendogli cosi di entrare in contatto con la relativa compagnia per richiedere il riscatto delle somme.

A conclusione del procedimento, si arriva cosi, alla luce della normativa vigente, ad imputare la responsabilità solidale del danno causato ai beneficiari della polizza, in capo ad entrambe le convenute, per condotta negligente ed omissiva, condannando le relative società a rifondere il danno cagionato e al rimborso delle spese di lite.

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