La Corte Costituzionale ha dichiarato incompatibile con l’art.3 della Costituzione (principio di uguaglianza) l’art.6  del DPR n. 156/73 “nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio Postacelere”.
La sentenza nasce da una richiesta di risarcimento danni rivolta a Poste Italiane per lo smarrimento di un plico contenente documenti. La società mittente, a causa del disservizio, aveva perso la possibilità di partecipare ad una gara di appalto ed aveva chiesto in tribunale il risarcimento per la perdita di opportunità, mentre Poste Italiane aveva solo offerto il rimborso del costo di spedizione.
La sentenza è comunque applicabile anche ad altri casi che vedono coinvolti i consumatori in qualità di danneggiati dai disservizi postali.
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