È entrata in vigore il 1 marzo la norma, prevista nella legge di bilancio 2018, che accorcia da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per i conguagli e le bollette “tardive” di energia elettrica. Occhio quindi ai conguagli che hanno data di scadenza successiva al 1 marzo: possono essere contestate se sperano il biennio. Anche per il gas e l’acqua è previsto l’accorciamento dei termini di prescrizione, ma non da subito bensì dal 1 gennaio 2019 (gas) e 1 gennaio 2020 (acqua). L’Autorità per l’Energia (ARERA) ha dato attuazione alla legge con la Delibera 97/2018 che tra le altre cose dispone che la prescrizione decorre “dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione” secondo le leggi vigenti e non quindi dal momento in cui è venuto a conoscenza del dato reale di consumo (come sostenuto da alcuni venditori).
Se poi per il comportamento del venditore nell’emissione di fatture e conguagli è stato avviata un’indagine dell’Antitrust, il cliente che ha sporto reclamo ha diritto alla sospensione del pagamento fino alla conclusione del procedimento dell’Antitrust.
Queste nuove disposizioni si applicano ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, quindi alla totalità delle famiglie e dei condomini e alle piccole imprese che non necessitano di media tensione.
 

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