Al momento stai visualizzando Crowdfunding: quali tutele per i donatori?

Alcuni mesi fa la vicenda di Malika Chaly ha sollevato perplessità sul funzionamento delle piattaforme di crowdfunding. La giovane protagonista, costretta dai genitori ad abbandonare la propria casa a causa del suo orientamento sessuale, ha beneficiato di due raccolte fondi destinate a finanziare l’inizio di una vita in autonomia. L’acquisto da parte della ragazza di beni di lusso con le somme raccolte tramite GoFundMe ha, da un lato, scatenato polemiche sulle quali non ci soffermeremo, e, dall’altro lato, ha aperto una riflessione sulle dinamiche del crowdfunding, modalità di raccolta fondi sempre più utilizzata. Il Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Milano e di Firenze per avviare un’indagine su diverse iniziative analoghe: «Chiediamo chiarimenti in merito a una possibile fattispecie di truffa aggravata, accertando i fatti e le relative responsabilità anche nei confronti dei gestori delle piattaforme che ospitano le raccolte fondi, per omissione di controllo e concorso in eventuali reati che saranno ravvisati».

A fronte di quanto accaduto, ci interroghiamo in particolare sulla misura in cui i fondi raccolti sono vincolati alla destinazione indicata nella campagna: i donatori, utenti della piattaforma di crowdfunding, possono chiedere un rimborso a fronte di un uso improprio delle somme? Cosa può costituire “uso improprio”?

Anzitutto, è indispensabile chiarire cosa sia il crowdfunding. Si traduce letteralmente dall’inglese come “finanziamento della folla”, ma può essere indicato anche come finanziamento dal basso o finanziamento collettivo. Se in sostanza si tratta di un finanziamento che permette di raccogliere le somme necessarie a realizzare un progetto o soddisfare un’esigenza da un numero ingente di persone tramite una piattaforma online, non esiste una definizione univoca. Stando al Consiglio Europeo (COM/2014/0172 final): «si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto specifico», mentre il sito italiano indipendente di divulgazione dedicato, Crowdfunding Cloud, lo definisce: «un particolare tipo di finanziamento collettivo che, sfruttando le potenzialità di Internet, consente a coloro che hanno delle idee o delle necessità, ma – rispettivamente – non i tutti i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad accedere a risorse economiche di terzi attraverso specifiche piattaforme online, andando ad offrire ai propri sostenitori delle ricompense di natura finanziaria o non finanziaria.».

Le modalità di crowdfunding sono diversificate. I modelli standardizzati sono: donation-based crowdfunding, equity-based crowdfunding (l’esperienza bolognese del Forno Brisa ne è un esempio), reward-based crowdfunding (la piattaforma Ginger in Emilia-Romagna), royalty-based crowdfunding e social lending.

Soffermandosi solo sul primo modello, donation-based crowdfunding, ovvero il crowdfunding basato sulle donazioni di privati, il più utilizzato nel mondo no profit, chi devolve il proprio denaro a sostegno di una causa specifica per mero altruismo non è ricompensato – al limite riceve una ricompensa simbolica, anche immateriale, come può essere una menzione o un messaggio di ringraziamento. Le piattaforme online fungono da intermediario tra donatori ed enti beneficiari; possono promuovere numerosi progetti diversi per finalità oppure essere dedicate ad iniziative tra loro simili se non addirittura ad una sola raccolta fondi.

Assimilabile al donation-based crowdfunding è il personal fundraising, ovvero il finanziamento collettivo a favore di un individuo che attiva una campagna personale di raccolta fondi, destinata ad una causa a lui/lei cara. Si può immaginare come una sorta di colletta online (ne sono chiari esempi le piattaforme Collettiamo e Growish) . Nel caso di Malika Chaly, due persone avevano avviato rispettivamente due diverse raccolte fondi destinate alla giovane, tramite la piattaforma generalista GoFundMe.

La cornice normativa di queste dinamiche di beneficenza è la disciplina codicistica delle donazioni (Capi I, II, III e IV del Titolo V del Libro Secondo del Codice Civile). Ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Chi compie un atto di liberalità nell’ambito di una campagna di crowdfunding manifesta la volontà di contribuire alla realizzazione di progetti con scopi sociali, ambientali, culturali, ecc., senza poter vantare alcuna pretesa ad essere ricompensato (per inciso, non sono considerati tali gli sgravi fiscali a cui si ha diritto a fronti di donazioni a favore di organizzazioni del Terzo Settore).

Tornando alla questione con la quale abbiamo aperto questa disamina, per capire in quale misura i fondi raccolti siano vincolati alla destinazione indicata nella campagna e in quali termini i donatori possano chiedere un rimborso a fronte di un uso improprio delle somme, è necessario analizzare nel dettaglio le condizioni d’uso della rispettiva piattaforma.

Nella fattispecie della vicenda di Malika Chaly si trattava di GoFundMe. Elisa Liberatori Finocchiaro, direttrice di GoFundMe in Europa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Fanpage al riguardo: «Chi ha donato lo ha fatto consapevole del fatto che quel denaro sarebbe servito a Malika per comprare quello di cui ritenesse avere bisogno. Gli organizzatori hanno chiarito che i fondi sarebbero serviti a permettere alla ragazza di rifarsi una vita: questo è legittimo e rispetta i nostri termini di servizio». Quest’ultimi sono chiari e dettagliati, e sono consultabili sul sito internet di GoFundMe. La cosiddetta “garanzia GoFundMe” prevede che i donatori possono ricevere un rimborso quando effettuano una donazione online tramite la piattaforma per una raccolta fondi e l’organizzatore o il beneficiario ne fa un “uso improprio”, ovvero si verifica uno dei seguenti casi: l’organizzatore non consegna i fondi al Beneficiario designato; il contenuto della raccolta fondi è inesatto su un dato materiale relativo all’organizzatore, al beneficiario o alla finalità, che GoFundMe determina essere il motivo principale su cui un donatore ragionevole farebbe affidamento per dare il proprio contributo; altre condotte ingannevoli dell’organizzatore o del beneficiario stabilite da GoFundMe a sua esclusiva discrezione. Alla voce “Donatori” dei termini di servizio si legge che la piattaforma di esime da numerose responsabilità: «Tutte le Donazioni sono a rischio dell’Utente. Quando effettua una Donazione tramite una delle Piattaforme, è responsabilità dell’Utente comprendere come verrà utilizzato il suo denaro. GoFundMe non è responsabile di offerte, promesse, ricompense o promozioni fatte o offerte da Utenti o raccolte fondi. Noi non verifichiamo e non possiamo verificare le informazioni fornite da Utenti o raccolte fondi, e non garantiamo nemmeno che le Donazioni saranno utilizzate in accordo con qualsiasi scopo della raccolta fondi descritto da un Utente o Campagna o ai sensi delle leggi vigenti.».

Prendendo a confronto altre piattaforme per donation-based crowdfunding o personal fundraising, le condizioni d’uso possono prevedere margini di discrezionalità ancora più ampi.

Il regolamento della piattaforma Bumers, ad esempio, non prevede possibilità di rimborso, e nelle FAQ è chiarito molto esplicitamente che «Il ricevente, una volta ricevuti i soldi, potrà investirli come meglio crede, perché questa è la natura dello scroccone.».

Un sito che sempre più di frequente è utilizzato per raccolte fondi ed in particolare per personal fundraising è il colosso dei social network Facebook, da qualche tempo dotato di una funzionalità specifica. Le condizioni d’uso, rispetto alle raccolte fondi, non considerano l’eventualità di un “uso improprio” delle somme, ma prevedono un’ipotesi di rimborso. Questo, tuttavia, può essere richiesto, a vario titolo, entro cinque giorni dalla donazione, termine che non consente di verificare l’impiego più o meno coerente di quanto donato.

In definitiva, se la disciplina codicistica rappresenta una base normativa per il crowdfunding basato sulle donazioni, è sempre più evidente la necessità di una disciplina specifica, che imponga un allineamento delle diverse piattaforme su uno standard minimo di tutela degli utenti donatori, il cui spirito di liberalità potrebbe risultare tradito. L’avanzamento della vicenda giudiziaria avviata dagli esposti presentati dal Codacons potrebbe accelerare l’iter legislativo. Federconsumatori Bologna seguirà i prossimi sviluppi! Per aggiornamenti segui le nostre pagine Facebook ed Instagram.

Foto di Eak K. da Pixabay
Realizzato con fondi Ministero dello sviluppo economico. Riparto 2020

732 Visite