Al momento stai visualizzando Green Pass: l’evoluzione dello strumento entro i confini nazionali

Se all’inizio del mese di giugno facevamo il punto (in questo articolo) sulle “certificazioni verdi Covid-19” introdotte per agevolare gli spostamenti tra le regioni italiane, prima, e poi tra i Paesi membri dell’Unione europea, all’inizio del mese di agosto lo stesso strumento assumerà una nuova funzione entro i confini nazionali, allo scopo di incentivare la partecipazione alla campagna vaccinale e di prevenire l’aumento del numero dei contagi.

Il decreto legge n. 105/2021 del 23 luglio scorso contiene, oltre alla rilevante proroga dello stato di emergenza sino alla fine di quest’anno (31 dicembre 2021), alcune misure urgenti per “fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Tra queste, la limitazione della possibilità di svolgere determinate attività o di accedere a specifici luoghi sulla base del possesso del cosiddetto Green Pass. A partire dal 6 agosto 2021 solo le persone già in possesso della certificazione verde Covid-19 comprovante l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (con validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (con validità 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) potranno accedere a (art. 3 comma 1, d.l. 105/2021):

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Ancora nessuna disposizione relativa ai trasporti pubblici.

È inerente e degna di nota anche la previsione (art. 5 comma 1, d.l. 105/2021) che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza, il Generale di Corpo d’Armata Figliuolo, debba definire, d’intesa col Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Il protocollo dovrà tenere conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

(foto di Luis Ramírez da Pixabay)

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