In vigore le nuove norme per i controlli degli impianti termici, con un po' di confusione
Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
Innanzitutto, è da notare che il DPR si applica solo dove le Regioni non abbiano già legifierato in tal senso. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, gli obblighi di manutenzione rimangono gli stessi fino al recepimento della legge nazionale, ovvero 1 anni per il controllo del funzionamento e 2 per il controllo fumi.
Per le Regioni che non hanno una propria disciplina, il DPR opportunamente ha mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformitào, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.
Invitiamo quindi i cittadini a leggere tali istruzioni per potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicitàdella tabella sottostante, che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs.192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kw controlli sull’efficienza a cadenza:
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Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
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Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
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Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)
Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le carenze informative. Alla luce delle novità legislative recentemente approvate, Federconsumatori chiederà quindi al Governo e alle Regioni, essendo la questione di loro competenza, e alle Associazioni imprenditoriali di promuovere una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini . Una campagna condivisa chiara e trasparente, così come prevista dall’art.10 del DPR 74/2013. Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Tabella 1
CALDAIE |
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Tipologia Impianto | Alimentazione | Potenza termica [kW] | Cadenza controlli di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | A combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | Ogni 2 anni |
P > 100 | Ogni anno | ||
A gas, metano o GPL | 10 < P < 100 | Ogni 4 anni | |
P > 100 | Ogni 2 anni |
Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che in molte regioni sono affidate a enti o società di proprietà pubblica o aziende private. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”. Quindi le ispezioni cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli di efficienza energetica, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni.
E.A.
Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento 2010 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero per lo sviluppo economico
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