Al momento stai visualizzando La nuova normativa sul Telemarketing e il Registro delle Opposizioni

Dal 1° febbraio 2011 cambiano le regole per il telemarketing, per effetto del D.P.R. 7 settembre 2010, n.178.
Fino ad ora il telemarketing, vale a dire la presentazione di offerte promozionali e pubblicitarie tramite telefono, era disciplinata dal principio del cosiddetto opt in: le aziende interessate dovevano assicurarsi che l’utente da contattare avesse preventivamente dato il proprio consenso al ricevimento di offerte commerciali (in precedenza, il consenso era espresso attraverso il simbolo di una piccola cornetta telefonica accanto al numero). Questo sistema è stato  più volte derogato negli ultimi anni, finché la recente modifica legislativa non l’ha rimpiazzato del tutto con l’opposto principio dell’opt out: le aziende interessate sono legittimate a contattare chiunque non abbia preventivamente presentato la propria opposizione, attraverso l’iscrizione ad un apposito registro.
Si è passato quindi ad un sistema basato sul “silenzio-diniego” (non puoi contattarmi a meno che io non ti dia il permesso esplicito) ad un sistema basato sul “silenzio-assenzo” (sei libero di contattarmi a meno che io non te lo vieti esplicitamente).
Questa nuova disciplina, fortemente criticata dalle Associazioni dei Consumatori, porterà ad un aumento esponenziale delle telefonate pubblicitarie rivolte alle famiglie italiane, anche considerando la scarsa informazione che è stata data ai cittadini sul Registro delle Opposizioni.
I punti fondamentali delle nuove norme sono i seguenti (come specificati dal Garante Privacy):
– le società di telemarketing non potranno contattare le persone che si sono iscritte nel Registro;
– se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro;
– se viceversa un’azienda ha già ottenuto in precedenza il permesso di un utente ad essere contattato, questa azienda potrà continuare a chiamarlo anche se l’utente si è iscritto nel frattempo al Registro. Quest’ultima ipotesi si verifica tutte le volte che, a seguito della firma di un contratto, diamo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. In ogni caso, il consenso dato preventivamente può esser ritirato in qualunque momento e deve essere documentato al Garante Privacy per iscritto;
– le nuove regole riguardano solo i contatti telefonici; resta invariata la disciplina dei contatti via e-mail,fax, telex, sms o altri mezzi di comunicazione a distanza (comprese le chiamate automatiche senza operatore), che necessitano sempre di preventivo consenso scritto;
– i numeri presenti in pubblichi registri diversi dall’elenco abbonati (es. albi professionali) potranno essere contattati senza preventivo consenso solo se l’oggetto della telefonata riguarda direttamente l’attività svolta dall’utente;
– la violazione delle norme sul telemarketing comporta un sanzione da 30.000 a 180.000 euro (per i casi più gravi, fino a 300.000 euro).
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI
L’iscrizione al registro delle Opposizioni è rivolta gli abbonati degli elenchi telefonici pubblici, è gratuita, conservata a tempo indeterminato ma revocabile in qualunque momento, e si può effettuare in 5 modi:
1) tramite il sito internet www.registrodelleopposizioni.it , seguendo il link Area Abbonati;
2) chiamando il numero verde 800.265.265 , che risponde in automatico 24 ore su 24 e con operatore del lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; è necessario fornire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ovviamente il numero da iscrivere;
3) tramite raccomandata, inviando l’apposito modulo , con copia di un documento di identità, al seguente indirizzo:
GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI
UFFICIO ROMA NOMENTANO
CASELLA POSTALE 7211
00162 ROMA
4) per fax, inviando l’apposito modulo al numero 06.54224822 insieme a copia di un documento di identità;
5) per e-mail, inviando l’apposito modulo all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it .
Con le stesse modalità, si può chiedere l’aggiornamento dei propri dati o la cancellazione dal registro.
In caso di violazione delle norme sul telemarketing, in particolare se si ricevono telefonate pubblicitarie moleste nonostante l’iscrizione, si può fare ricorso al Garante Privacy, anche con l’assistenza di un’Associazione di Consumatori.
(Foto di alancleaver su Flickr.com)

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