Al momento stai visualizzando La tutela dei viaggiatori al tempo del COVID-2019: come orientarsi.

La diffusione del virus CODIV-19 ha spinto i governi di vari paesi ad adottare misure restrittive volte alla riduzione del rischio di contagio.

In situazione del tutto eccezionale sono molti i consumatori che chiedono come orientarsi rispetto alla prenotazione di viaggi con voli aerei o treni, o navi ovvero con pacchetti turistici.

Per dare compiuta risposta a come orientarsi in tale mare magnum è bene partire dall’inquadramento fornito dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte che ha fornito chiare e precise indicazioni in materia.

I pacchetti Turistici

Occorre innanzitutto chiarire che per pacchetto turistico si intende, così come testualmente si legge nella sentenza della Cassazione n. 16315/2007, la “prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e segg., ora trasfuso nell’art. 84 del Codice del Consumo).

La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.

Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.

il pacchetto turistico infatti è volto a soddisfare “dei profili – da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la “finalità turistica”, o lo “scopo di piacere” assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”.

Secondo quanto giustamente evidenziato dalla Cassazione, dunque, la finalità turistica (o scopo di piacere) costituisce un motivo determinante nei pacchetti turistici, tanto da costituirne la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490).

Ora in una situazione di emergenza sanitaria, quand’anche il trasporto ed il soggiorno siano prestazioni obiettivamente eseguibili, ciò che risulta inutilizzabile per il consumatore è la finalità turistica del contratto stesso, che risulta privato dello scopo di piacere, di relax che costituisce la sua intrinseca causa.

Sulla base di tali motivazioni la cassazione nella nota sentenza, n. 16315 (Cass. civ. Sez. III, (ud. 22-03-2007) 24-07-2007) ha dichiarato la sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto de quo dal medesimo stipulato, “rimanendo essenzialmente compromessa la “necessità di assicurare che quella vacanza sarebbe stata poi fruita in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio“.

In altre parole, i consumatori che hanno acquistato pacchetti turistici, possono senza alcun problema comunicare la loro disdetta ed ottenere la restituzione di tutti gli importi versati per l’acquisto del pacchetto senza dover corrispondere alcuna penale.

Trasporto ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri

Le misure emergenziali volte ad evitare la diffusione del virus configurano, così come stabilito dal decreto legge n. 9 /2020, una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione secondo quanto previsto dall’art. 1463 del codice civile (cfr.

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Decreto-Legge_2_marzo_2020_n_9-art_28.pdf)

Pertanto si configura una ipotesi di impossibilità della prestazione dai:

– soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo;

– soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

– soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

– soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

– soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti

– dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Secondo quanto previsto dal decreto legge in questione, pertanto, tutti questi soggetti hanno diritto al rimborso integrale di quanto corrisposto per l’acquisto del loro titolo di viaggio.

Il decreto specifica in dettaglio forme e termini per richiedere il rimborso.

– Avv. Paola Pizzi consulente legale Federconsumatori Bologna

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”

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