Parte da ieri, 19 Aprile 2017, l’obbligo di introduzione in etichetta dell’indicazione dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Come stabilito dal decreto firmato in Dicembre dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda che prevedeva entro tre mesi l’obbligatorietà di informazioni chiare e trasparenti sulle confezioni dei prodotti a tutela del diritto di informazione dei consumatori sui prodotti che acquista.
Il provvedimento permette dunque ai consumatori di scegliere con maggiore consapevolezza quale tipo di prodotto comprare in un capitolo di spesa che rappresenta tutt’ora il 60% della spesa in consumi in Italia. Sarà chiara la provenienza delle materie prime di materie  prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
In questo modo si cerca di combattere il fenomeno sempre più diffuso del falso “made in italy”, la vendità di prodotti come italiani anche se prodotti con materie provenienti da paesi esteri. Come ribadisce Coldiretti tre su quatto confezioni di latte a lunga conservazione venduti infatti provengono da paesi esteri.
Un passo in avanti importante certamente è fatto, tuttavia, altri sono da fare per rendere davvero consapevole il consumatore sul prodotto che acquista. In particolare ci riferiamo alla distanza siderale tra prezzo alla stalla e prezzo al consumo, che segna la doppia ingiustizia, per il consumatore (che paga circa 1,40 Euro per un litro di latte fresco) e per l’allevatore (che per lo stesso litro di latte viene pagato attorno ai 40 centesimi): tutto il resto è speculazione di filiera. Inoltre, per promuovere la qualità e l’incentivazione di allevamenti sempre più improntanti al benessere degli animali, è opportuno dare rilevanza e rendere obbligatorie le informazioni relative alle modalità di allevamento e nutrizione di questi ultimi (grass fed piuttosto che mangimi, allevamento al pascolo piuttosto che stalle intensive).

LA DICITURA

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
 
 
 
E.A.
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015”
 

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