Al momento stai visualizzando SENTENZA N. 719/19 VS Poste Italiane S.p.A

Con la sentenza n.719/19, ottenuta grazie all’intervento degli Avv.ti Giuseppe Genna e Giampiero Falzone, il Giudice di pace di Bologna ha deliberato in merito all’inadempimento da parte di Poste Italiane S.p.A al contratto di spedizione intercorso con la controparte, con conseguente riconoscimento della responsabilità e obbligo di risarcimento per i danni cagionati. Nella fattispecie concreta, posta all’esame del giudice di pace, la parte attrice, destinataria di un pacco contenente un orologio del valore pari ad €2.600,00, reclamava la mancata consegna da parte di Poste Italiane, avanzando nei confronti della stessa, dopo diversi reclami e denunce indirizzate alla polizza postale, richiesta di risarcimento per il danno subito. Tuttavia Poste Italiane, limitava la propria responsabilità opponendo clausole vessatorie e contestando ogni forma di legittimazione ad agire della parte attrice in quanto destinatario e non mittente della spedizione. Alla luce di queste considerazioni, il giudice di pace ha specificato, come da giurisprudenza, la possibilità del destinatario di agire in applicazione dell’art.1639 c.c, una volta arrivate le cose a destinazione o spirato il termine in cui sarebbero dovute arrivare, confermando cosi l’orientamento delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si evince l’operatività del citato art. 1689 c.c, riconoscendo a favore del destinatario ogni diritto nascente dal contratto di trasporto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno per inadempimento e la conseguente legittimazione dell’attore ad avanzare tale richiesta nei confronti di Poste Italiane.

Ulteriore elemento sui la società in questione rigettava ogni accusa, verteva sulla tipologia di spedizione che avveniva con Pacco Celere 1 Plus assicurato con contrassegno, spedizione dalla quale sono esclusi oggetti di collezionismo e orologi di valore superiore ad € 3.000,00. A tal riguardo si è riusciti a constatare in primis che il contenuto del pacco, è stato comunicato da parte del mittente all’addetto dell’ufficio postale, specificando chiaramente nell’oggetto, la natura di orologio usato e il relativo valore pari ad € 2.000,00 e in secondo luogo, come attestato da dichiarazione scritta da parte di un perito, l’oggetto della spedizione era del tutto privo di caratteristiche di unicità, tale per cui da escluderlo dalla categoria degli orologi da collezionismo, respingendo cosi di fatto il tentativo da parte di Poste Italiane S.p.A di negare il riconoscimento della garanzia del risarcimento.

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