La
diffusione del virus CODIV-19 ha spinto i governi di vari paesi ad
adottare misure restrittive volte alla riduzione del rischio di
contagio.
In
situazione del tutto eccezionale sono molti i consumatori che
chiedono come orientarsi rispetto alla prenotazione di viaggi con
voli aerei o treni, o navi ovvero con pacchetti turistici.
Per
dare compiuta risposta a come orientarsi in tale mare magnum è bene
partire dall’inquadramento fornito dalla stessa giurisprudenza
della Suprema Corte che ha fornito chiare e precise indicazioni in
materia.
I
pacchetti Turistici
Occorre
innanzitutto chiarire che per pacchetto
turistico
si intende, così come testualmente si legge nella sentenza della
Cassazione n. 16315/2007, la “prefissata
combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto,
dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori
(itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide
turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto
turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi
per un periodo di tempo comportante almeno una notte (D.Lgs. n. 111
del 1995, art. 2 e
segg., ora trasfuso nell’art. 84 del Codice del Consumo).
La pluralità
di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in
particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a
realizzare.
Il
trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti
al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente
considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al
riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua
della “finalità turistica” che la prestazione complessa di
cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è
funzionalmente volta a soddisfare.
il
pacchetto turistico infatti è volto a soddisfare “dei
profili – da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo
alle circostanze concrete del caso – di relax, svago, ricreativi,
ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la
“finalità turistica”, o lo “scopo di piacere”
assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare
persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio
vacanza “tutto compreso”.
Secondo
quanto giustamente evidenziato dalla Cassazione, dunque, la finalità
turistica (o scopo di piacere) costituisce un motivo determinante nei
pacchetti turistici, tanto da costituirne la causa concreta del
contratto (cfr. Cass.,
25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490).
Ora
in una situazione di emergenza sanitaria, quand’anche il trasporto ed
il soggiorno siano prestazioni obiettivamente eseguibili, ciò che
risulta inutilizzabile per il consumatore è la finalità turistica
del contratto stesso, che risulta privato dello scopo di piacere, di
relax che costituisce la sua intrinseca causa.
Sulla
base di tali motivazioni la cassazione nella nota sentenza, n. 16315
(Cass. civ. Sez. III, (ud. 22-03-2007) 24-07-2007) ha dichiarato la
sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto de
quo dal medesimo stipulato, “rimanendo
essenzialmente compromessa la “necessità di assicurare che
quella vacanza sarebbe stata poi fruita in condizioni di ordinaria
tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista
medio“.
In
altre parole, i consumatori che hanno acquistato pacchetti turistici,
possono
senza alcun problema comunicare la loro disdetta ed ottenere la
restituzione di tutti gli importi versati per l’acquisto del
pacchetto senza dover corrispondere alcuna penale.
Trasporto
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri
Le
misure emergenziali volte ad evitare la diffusione del virus
configurano, così come stabilito dal decreto legge n. 9 /2020, una
ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione secondo
quanto previsto dall’art. 1463 del codice civile (cfr.
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Decreto-Legge_2_marzo_2020_n_9-art_28.pdf)
Pertanto
si configura una ipotesi di impossibilità della prestazione dai:
–
soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena
con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel medesimo;
–
soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di
divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo
di efficacia dei predetti decreti;
–
soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta
la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità
sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
–
soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o
arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
–
soggetti
che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o
procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,
annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti
–
dai
soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia,
avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo
sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19.
Secondo
quanto previsto dal decreto legge in questione, pertanto, tutti
questi soggetti hanno diritto al rimborso integrale di quanto
corrisposto per l’acquisto del loro titolo di viaggio.
Il decreto specifica in dettaglio forme e termini per richiedere il rimborso.
– Avv. Paola Pizzi consulente legale Federconsumatori Bologna –
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”
1.286 Visite